Affidamento gara, i gestori (vecchio e nuovo) erano fratelli. lnterviene l’Autorità Anticorruzione. La vicenda riguarda il servizio di pulizia al Museo Regionale di Messina e Villa De Pasquale
MESSINA – Nell’ambito dell’affidamento del servizio di pulizia del Museo regionale di Messina e Villa De Pasquale, l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) ha redatto, il 6 dicembre, un parere di precontenzioso. Secondo l’Autorità, infatti, ci sono tutti gli indizi per ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione.
Violato il principio di rotazione
In particolare, nel caso in esame, la società posizionata al secondo posto della graduatoria ha contestato l’aggiudicazione della gara sostenendo che la prima classificata – un’impresa neocostituita – avrebbe dovuto essere esclusa per due ragioni: carenza del requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane, e violazione del principio di rotazione. Secondo Anac sussisterebbe soltanto la violazione del principio di rotazione. L’invito è stato rivolto a “un’impresa neocostituita interamente posseduta e amministrata da una persona che riveste la qualità di socio del gestore uscente, nonché legata da vincoli familiari con l’altro socio ed amministratore unico di tale ultima società”. Fatto che integrerebbe, cioè, la violazione del principio di rotazione.
Dalla documentazione, infatti, risulta che la lettera di invito è stata trasmessa il 4 agosto 2023 e la Società aggiudicataria è stata costituita il 18 luglio 2023, e che l’Amministratore unico della nuova società detiene il 30% del capitale sociale della società gestore uscente. Inoltre, i legali rappresentanti delle due società sono fratelli. L’autorità nazionale ricorda che il principio di rotazione “costituisce un riferimento normativo ‘inviolabile’ del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sottosoglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente”. Quindi, è vietato “l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”. In caso di procedura negoziata, come nel parere in esame, il principio di rotazione comporta il divieto di invito al gestore uscente. Il meccanismo (a differenza di quanto previsto dal vecchio codice) non si applica più all’operatore invitato ma non aggiudicatario.
Secondo Anac, tuttavia, il nuovo codice impone tutt’ora alle stazioni appaltanti di rispettare la rotazione nella fase degli inviti, evitando che il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro. Sono quindi tutt’ora validi gli indirizzi forniti sia dall’Autorità che dalla giurisprudenza, alle Stazioni appaltanti quando ancora vigeva il vecchio codice. Anche il nuovo Codice, quindi, impone alla Stazione appaltante di verificare se le due società fossero riconducibili al medesimo centro di interessi e decisionale. Il nuovo codice, ricorda Anac, include, tra le cause di esclusione non automatica, la sussistenza di “rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con gli operatori economici partecipanti alla stessa gara”.