Tregua fiscale 2023, tutti i codici tributo per regolarizzare posizione

Tregua fiscale 2023: codici tributo, versamento, scadenze: come sanare la posizione

Tregua fiscale 2023: codici tributo, versamento, scadenze: come sanare la posizione

Redazione  |
mercoledì 15 Febbraio 2023
Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici per sanare le irregolarità, le controversie e gli omessi pagamenti al Fisco. Si può pagare tramite modello F24, ecco tutte le informazioni utili

Parte ufficialmente la tregua fiscale 2023. Da oggi, sono disponibili tutti i codici tributo da utilizzare per sanare le irregolarità formali, per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Cosa sono i codici tributo e a cosa servono

Con risoluzione 14 febbraio 2023, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo.

Sono 12, in tutto, e devono essere utilizzati per queste tipologie di tregua fiscale:

  • sanatoria irregolarità formali,
  • ravvedimento speciale delle violazioni tributarie,
  • definizione agevolata delle controversie tributarie,
  • regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

In questo articolo del Quotidiano di Sicilia, vi spieghiamo quali sono i codici tributo, come vanno utilizzati in base al tipo di tipologia di tregua fiscale che deve essere eseguita.

Il versamento, quando e come può essere eseguito

Il versamento può essere eseguito in due rate di pari importo, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Per consentire il versamento tramite modello F24 di tali somme l’Agenzia ha istituito il codice tributo: TF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

Ravvedimenti speciali

Riguardo ai ravvedimenti speciali sono stati istituiti diversi codici:

  • TF45 – IRPEF;
  • TF46 – IRES;
  • TF47 – IVA;
  • TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES; TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali;
  • TF50 – IRAP; TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF;
  • TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF;
  • TF53 – Ritenute imposte erariali;
  • TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF;
  • TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF;
  • TF56 – Altre violazioni tributarie.

Violazioni sulle dichiarazioni

Le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

In questo caso il versamento delle somme può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

Sulle rate successive alla prima, da versare entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Definizione agevolata liti fiscali

Per la definizione agevolata delle liti fiscali, i codici sono:

  • TF20 – IVA e relativi interessi;
  • TF21 – Altri tributi erariali e relativi interessi;
  • TF22 – Sanzioni relative ai tributi erariali;
  • TF23 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi;
  • TF24 – Sanzioni relative all’IRAP e all’addizionale regionale all’IRPEF;
  • TF25 – Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi;
  • TF26 – Sanzioni relative all’addizionale comunale all’IRPEF.

Il comma 194 della legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Laddove gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale. In tal caso è esclusa la compensazione.

Omessi pagamenti di rate

I codici per gli omessi pagamenti di rate sono:

  • TF40 – IVA e relativi interessi legali;
  • TF41 – Altri tributi erariali e relativi interessi legali;
  • TF42 – IRAP e addizionale regionale all’IRPEF e relativi interessi legali;
  • TF43 – Addizionale comunale all’IRPEF e relativi interessi legali.

La regolarizzazione avviene mediante il versamento della sola imposta e si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di 20 rate trimestrali con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.

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