Variazioni bilancio 2020, stop da Consulta - QdS

Variazioni bilancio 2020, stop da Consulta ma la Sicilia si salva in calcio d’angolo

Variazioni bilancio 2020, stop da Consulta ma la Sicilia si salva in calcio d’angolo

Valeria Arena  |
giovedì 03 Agosto 2023

Sentenza 165/2023 tardiva: illegittima la L.r. 33/2020 già abrogata lo scorso dicembre. Ennesimo monito della Corte dei Conti.

PALERMO – Sono state pubblicate le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge regionale numero 33 del 28 dicembre 2020, le Variazioni al bilancio di previsione della Regione, già abrogata lo scorso dicembre dal governo Musumeci. La Consulta ha infatti confermato l’assenza di copertura degli oneri finanziari derivanti dalla legge e l’illegittimità della clausola di salvaguardia contenuta nelle variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

La legge contestata

Secondo questa clausola, la copertura finanziaria dei 421 milioni era da individuare nelle risorse non utilizzate del fondo istituito da Roma per aiutare le Regioni a fronteggiare l’emergenza Covid, ma la somma non era sufficiente a coprire tutti gli oneri previsti; inoltre, come sottolinea la Corte, quei fondi “rappresentano una misura straordinaria, finalizzata a ripristinare l’equilibrio dei bilanci degli enti territoriali che nel periodo della pandemia si erano visti diminuire le entrate fiscali a causa del blocco delle attività”, quindi non potevano essere utilizzate per sostenere altre spese e incrementare il disavanzo.

L’accordo con Roma a cui faceva affidamento la Regione sarebbe però entrato in vigore nel gennaio 2021, salvo poi svilupparsi in maniera differente nei mesi successivi, quindi le coperture non potevano considerarsi legittime perché di fatto l’accordo non esisteva ancora.

Falcone: “Norma superata”

“Possiamo accogliere con serenità l’autorevole giudizio della Corte – ha commentato l’assessore all’Economia Marco Falcone – poiché la norma impugnata era già stata abrogata dal legislatore regionale lo scorso dicembre. L’utilizzo di tali fondi sarebbe scattato qualora l’iter legislativo del piano di rientro decennale, pattuito fra Stato e Regione, non si fosse completato. La norma era stata impugnata dal Consiglio dei ministri per la genericità con cui si individuavano le coperture della clausola. Oggi, tuttavia, parliamo di una norma superata, la cui abrogazione era stata anche caldeggiata dal Ministero delle Finanze già nei mesi scorsi”.

Schifani: “Nessuna ripercussione negativa”

Gli ha fatto da eco anche il presidente della Regione, Renato Schifani: “Abbiamo preso atto dell’ultima sentenza della Consulta ma si tratta di un atto che non produce alcuna ripercussione negativa sull’equilibrio e la stabilità dei conti regionali. Siamo determinati a proseguire nel percorso di riordino finanziario dell’ente e di proficua collaborazione con tutti gli organi dello Stato, anche nell’ottica di ridurre sempre più i contenziosi in sede costituzionale e accrescere la credibilità della nostra Regione”.

L’abrogazione salva la Regione, ma non la rende indifferente ai moniti della Corte dei conti, che, in un’analisi approfondita condotta sulle coperture finanziarie delle leggi di spesa regionali relative al 2021, ha sottolineato varie criticità, come “l’insufficiente esposizione, nelle relazioni tecniche, delle informazioni sulla natura degli oneri e sulla loro quantificazione, nonché il frequente, non consentito, ricorso dei legislatori regionali a risorse già stanziate in bilancio come mezzo di copertura di nuovi oneri”, promuovendo come essenziale “la redazione di relazioni tecniche che accompagnino le leggi di approvazione regionale e forniscano i più completi elementi informativi sulla quantificazione degli oneri previsti, la loro tipologia e le relative coperture, a pena, nell’ipotesi più grave, dell’insorgere di possibili dubbi di legittimità costituzionale”.

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