Se il contachilometri è alterato è nullo l’atto di compravendita - QdS

Se il contachilometri è alterato è nullo l’atto di compravendita

Andrea Carlino

Se il contachilometri è alterato è nullo l’atto di compravendita

venerdì 25 Gennaio 2013

La Corte di Cassazione ribalta la sentenza della Corte d’Appello

CATANIA – Una recente sentenza (n.1480/2012) della Corte di Cassazione ha stabilito l’annullamento dell’atto di compravendita quando il contachilometri dell’autovettura acquistata usata è stato manomesso e la percorrenza non è reale.
La Suprema Corte ha esaminato il caso di un ragazzo che  aveva comprato un’autofficina un’auto usata. La proprietà precedente risulta di un privato e i km percorsi circa 25.000. Ma, presto l’acquirente scopre che l’auto acquistata era stata ceduta all’autofficina da un autonoleggio e i km percorsi erano superiori al doppio di quanto risultava dal contachilometri. Ovvia conclusione, il contachilometri è stato manomesso.
Se in primo grado, il tribunale di Ravenna accoglieva la domanda del ragazzo, annullando l’atto di compravendita per dolo del venditore, la Corte d’Appello di Bologna ribaltava quanto stabilito, escludendo un possibile raggiro da parte del venditore.
L’acquirente ha fatto ricorso in Cassazione che hanno accolto il ricorso spiegando che l’officina doveva per forza di cose "intuire" quale potesse essere la reale percorrenza del veicolo, ovvero 64.000 km a fronte dei 25.000 dichiarati, a motivo della competenza dei dipendenti e dal fatto che la vettura provenisse da una società di autonoleggio che non avrebbe certamente potuto effettuare cosi poca strada nell’arco di tempo in cui era stata utilizzata.
La Suprema Corte precisa che “il “dolo” quale causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell’ingannare con notizie false, con parole o con fatti la parte interessata (dolo commissivo) quanto nel nascondere alla conoscenza altri, con il silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo). Pertanto, se il venditore era a conoscenza della manomissione del contachilometri dell’autovettura e non l’avesse reso noto all’acquirente, ha posto in essere un dolo omissivo, inducendo in errore l’acquirente.
La Cassazione ha rinviato il caso ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, che dovrà riesaminare le carte in base a quanto stabilito dalla Corte Suprema.

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