Volo cancellato, assistenza e compensazione pecunaria - QdS

Volo cancellato, assistenza e compensazione pecunaria

Michele Giuliano

Volo cancellato, assistenza e compensazione pecunaria

martedì 26 Febbraio 2013

Importante sentenza della Corte di Giustizia Europea a tutela dei passeggeri

PALERMO – È norma che, in caso di cancellazione del volo, il vettore aereo deve prestare assistenza e pagare una compensazione pecuniaria ai passeggeri. L’obbligo di prestare assistenza, impone al vettore aereo di fornire gratuitamente, tenuto conto della durata dell’attesa, bevande, pasti e, se del caso, la sistemazione in albergo, il trasporto dall’aeroporto al luogo della sistemazione, nonché la possibilità di comunicare con terzi. Il vettore è tenuto ad adempiere a tale obbligo anche quando la cancellazione del volo è dovuta a condizioni eccezionali, vale a dire anche in quei casi che non si sarebbero potuti evitare se fossero state adottate tutte le misure necessarie. Il vettore può, invece, sottrarsi all’obbligo di compensazione pecuniaria, se dimostra che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali.
È quanto ha sentenziato la Corte di Giustizia Europea, a proposito di una controversia tra un utente e la Ryanair in relazione alla chiusura degli spazi aerei, dovuti alla eruzione del vulcano islandese Eyjafjallajökull nel 2010. La chiusura ha impedito l’attività di volo delle compagnie aeree e la passeggera non ha potuto far ritorno a casa. Durante questo periodo la Ryanair non le ha prestato alcuna assistenza. Il consumatore ha, invece, chiesto che le venissero restituiti 1.310 euro di spesa sostenuta per pasti, bevande, sistemazione in albergo e trasporti. Causa vinta. La Corte ha però deliberato che i casi in questione devono essere comunque valutati dal giudice nazionale, al quale spetta risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Questione che sostanzialmente viene confermata dalla Carta dei Diritti del Passeggero che stabilisce che nel caso in cui un volo venga cancellato il passeggero abbia diritto a tutta una serie di servizi di supporto. Ad esempio al rimborso del prezzo pieno del biglietto o della quota del prezzo relativa alla parte del viaggio non effettuata.
In alternativa ha diritto ad un nuovo volo con partenza il prima possibile o in data successiva più conveniente per lui, a condizioni comparabili. Il consumatore ha anche diritto a pasti e bevande a titolo gratuito durante l’attesa, alla sistemazione alberghiera se sia necessario pernottare, al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro), ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica. In alcuni casi il passeggero ha diritto anche ad un indennizzo  monetario in misura stabilita in base alla lunghezza della tratta aerea: 250 euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri; 400 euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; addirittura 600 euro per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere nelle due precedenti categorie.
Tali compensazioni sono ridotte della metà se il passeggero accetta di raggiungere la destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo il cui orario di arrivo non supera l’orario previsto dal volo originariamente prenotato di due ore, per le tratte pari o inferiori a 1.500 Km, tre ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 Km; quattro ore per le tratte aree che non rientrano nelle due tipologie ora descritte.
 


Quando non è dovuto l’indennizzio monetario
 
L’indennizzo monetario non è dovuto nel caso in cui: la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, ecc.; il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso, o nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto oppure ancora meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto. Le persone a mobilità ridotta e i loro eventuali accompagnatori nonché i bambini non accompagnati hanno diritto alla precedenza nel ricevere l’assistenza. L’applicazione delle forme di tutela previste nel caso di cancellazione del volo, non priva i passeggeri della possibilità di avviare eventuali azioni risarcitorie.

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