Pagamento dispositivi medici, in Sicilia avviene in 247 giorni - QdS

Pagamento dispositivi medici, in Sicilia avviene in 247 giorni

Maria Francesca Fisichella

Pagamento dispositivi medici, in Sicilia avviene in 247 giorni

mercoledì 26 Febbraio 2014

Disatteso il decreto legislativo 192/12 che prevede 30 giorni estensibili a 60. Il fornitore non vuole creare contenzioso e accetta tempi più lunghi

Poche cifre bastano a delineare le criticità nei tempi di pagamento dei dispositivi medici delle aziende sanitarie siciliane. Analizzando i dati 2013 (al 31 maggio) in Sicilia si registra un tempo medio di incasso (Dso – Days of sales outstanding) pari a 247 giorni, una stima scoperto pari a 243.311 euro, una percentuale di scoperto pari al 5 per cento e uno scoperto cumulato (per incidenza fatturato) pari all’87,2 per cento. Sommando i valori delle stime di scoperto per ogni regione italiana ne deriva la somma di 4.872.576 euro. In Sicilia tra il 1990 e il 2013 il minor Dso si è rilevato nel 2009 con 217 giorni, il più alto nel 1993 con 502 giorni.
I dati rilevati provengono dal capitolo dal titolo “I tempi di pagamento nelle aziende sanitarie. Modelli organizzativi e strumenti a confronto”, contenuto all’interno del rapporto Oasi 2013, ossia l’Osservatorio sulla funzionalità delle aziende sanitarie italiane del Centro di ricerca per la gestione dell’assistenza sanitaria e sociale(Cergas) dell’Università Bocconi. Lo studio ha voluto approfondire il sistema delle «relazioni finanziarie» tra Regioni ed aziende sanitarie e tra queste ed i fornitori del Ssn, evidenziandone gli impatti sui tempi di pagamento e le motivazioni dei «ritardati pagamenti» del Ssn. Dall’analisi la situazione tra le singole Regioni è risultata fortemente differenziata. Inoltre, le criticità sui tempi di pagamento risultano particolarmente accentuate nelle Regioni sottoposte a Piano di Rientro (PdR).
Sul piano nazionale i dati sui tempi di pagamento per i dispositivi medici analizzano il periodo1990-2013 (aggiornamento 31 maggio 2013). Si è osservato un “andamento altalenante e incostante”, strettamente correlato tra tempi di pagamento e andamento della spesa sanitaria pubblica. In periodi di forte contenimento della spesa (1992-1995; 2002-2006; 2009-2012) si assiste ad una crescita dei tempi di pagamento dei fornitori. Nei periodi di maggiore espansione della spesa sanitaria pubblica (1996-2001) si osserva, invece, un calo dei tempi di pagamento.
Il tema è al centro degli interventi del legislatore , si pensa infatti all’accresciuta attenzione alla spesa per dispositivi medici. Si pensi alla “spending review” (L. 135/2012) che ha previsto una riduzione del 4,8 per cento per il 2014 (successivamente ridotto al 4,4 per cento dalla legge di stabilità) e continuando si pensi al quadro normativo che è intervenuto per arginare il ritardo dei tempi di pagamento, sia da parte di enti pubblici che privati, ossia la disciplina posta dal D.lgs. 192/2012 che si fonda sulla direttiva 2011/7/Ue.
Quanto nelle transazioni in cui entrambe le parti sono imprese private, quanto in quelle tra pubblica amministrazione e imprese private il termine di pagamento ordinario è di 30 giorni se non diversamente specificato in contratto. Tuttavia le parti possono stabilire contrattualmente un diverso termine, non oltre i 60 giorni. Per gli enti che forniscono assistenza sanitaria (Asl, aziende ospedaliere e policlinici) il termine ordinario di 30 giorni viene automaticamente elevato a 60.
Dal 61° giorno – si legge nel rapporto – si applicano gli interessi legali di mora «su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento (tasso di interesse applicato dalla Bce, attualmente circa il 2 per cento) maggiorato di otto punti percentuali. In caso di ingiustificato ritardo del pagamento, all’amministrazione potrebbero essere addebitate le spese di mora, oltre a quelle relative al risarcimento dei costi di recupero. La norma in oggetto ha modificato, in recepimento della Direttiva comunitaria, la precedente norma che regolamentava le transazioni commerciali (D.lgs. 231/2002).
In tutto questo c’è il cane che si morde la coda, perché se la normativa tutela il fornitore, in molti casi è proprio quest’ultimo che non vuole creare un contenzioso con la controparte, quindi accetta tempi più lunghi rispetto a quanto indicato nella normativa. L’ultima innovazione normativa , il D.L. 35/2013, prevede la possibilità, per le Regioni, di accedere ad un’anticipazione di liquidità (da restituire alla Stato non oltre un trentennio), per il pagamento dei debiti sanitari accumulati al 31 dicembre 2012. Ciò utilizzando le risorse di un apposito fondo, denominato «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili», dotato di 26 miliardi di euro e suddivisi in tre sezioni: Enti locali (quattro miliardi di euro), Regioni (otto miliardi di euro) e Ssn (14 miliardi di euro, di cui 5 nel 2013 e 9 nel 2014).

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