La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità dell’Iva sulla Tia - QdS

La Corte di Cassazione conferma l’illegittimità dell’Iva sulla Tia

Salvatore Forastieri

La Corte di Cassazione conferma l’illegittimità dell’Iva sulla Tia

mercoledì 13 Maggio 2015

Tra varie interpretazioni sulla Tariffa Igiene Ambientale prevale l’orientamento che gli attribuisce natura di tributo e non di tariffa. Scatta diritto al rimborso dei contribuenti, ma problemi su soggetti legittimati e fondi disponibili

Ancora una volta la Corte di Cassazione si pronuncia sulla Tia per confermare l’impossibilità di assoggettarla all’Iva.
La Tia – Tariffa igiene ambientale – come si ricorderà, è stato uno dei tanti tributi locali istituiti per coprire i costi sostenuti dai Comuni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Come gli altri, però, ha avuto una vita tanto breve quanto complicata, visto che, sia come Tia1 che come Tia 2, non solo non è stata applicata da molti Comuni che hanno preferito rimanere in regime Tarsu fino al 2012, ma è stata anche superata in fretta sia dalla Tares (dal 2013), sia dalla Tari (dal 2014).
Il problema più grosso della Tia, comunque, è stato quello che ha riguardato la sua natura: Tariffa o Tributo?
Il suo nome, infatti, portava ad annoverarla tra le tariffe. I sostenitori di questa tesi, considerandola come corrispettivo dovuto per un servizio reso dal Comune nei confronti del cittadino, ne affermavano l’assoggettamento ad Iva. E tra questi c’era anche l’Agenzia delle Entrate, la quale, con risoluzioni n. 25 del 5/2/2003 e n. 250 del 17/6/2008, ha affermato in maniera categorica che la Tia doveva essere assoggettata ad Iva, seppure con l’aliquota ridotta del 10% prevista dal n. 127 sexiesdecies della tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/72, inducendo gli enti gestori a seguire tale interpretazione e, quindi, a fatturare con Iva.
L’Agenzia delle Entrate ha sostenuto tale interpretazione anche sulla base di quanto disposto dall’art. 3 bis del Dl 30/9/2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2/2/2005 n. 248, disposizione quest’ultima che ha devoluto le controversie sulla Tia al Giudice Tributario e che è stata “letta” come una deroga ai principi generali sulla competenza delle Commissioni Tributarie e, conseguentemente, come una conferma della natura non tributaria della Tia.
Ma la Corte Costituzionale, prima, e la Corte di Cassazione, poi, hanno completamente sovvertito questo orientamento.
La Consulta, più in particolare, con Sentenza n. 238  del 24/7/2009, ha affermato che la Tia ha natura di entrata tributaria.
La Cassazione, poi, con sentenza n. 3756 del 9/3/2012, adeguandosi – evidentemente – alla precedente pronuncia della Corte Costituzionale, oltre ad affermare la natura tributaria della Tia, ha precisato che l’inapplicabilità dell’Iva è conseguenza della mancanza di un rapporto sinallagmatico (servizio verso corrispettivo), che è l’elemento essenziale per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Ora si registra un’altra sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4723 del 10/3/2015, con la quale si conferma ancora una volta l’illegittimità dell’applicazione dell’Iva sulla TIA e la coerenza di tale interpretazione con la normativa europea. 
C’è da dire, comunque, che nonostante le diverse ed autorevolissime pronunce giurisdizionali assolutamente contrarie all’applicazione dell’Iva, il problema non è ancora completamente risolto, specialmente per il periodo precedente alla data in cui l’interpretazione è cambiata.
Se da un lato, infatti, la conclamata inapplicabilità dell’Iva sulla TIA ha fatto scattare il diritto dei contribuenti al rimborso, dall’altro i nodi da sciogliere non sono stati eliminati.
Anche il Garante del Contribuente per la Sicilia, nel lontano 2009, ha cercato di sollecitare una soluzione a favore dei numerosi contribuenti che lamentavano la mancata restituzione dell’Iva.
Ma l’Agenzia delle Entrate, pur avendo – evidentemente – cambiato parere sulla debenza dell’Iva, ha ritenuto sussistenti altri problemi. E non solo quelli legati al reperimento dei fondi necessari, ma anche quelli relativi all’individuazione dei soggetti legittimati alla richiesta di rimborso (gli utenti incisi dall’Iva, oppure gli enti che avevano riscosso illegittimamente il tributo), quello relativo al termine entro il quale doveva essere presentata la domanda di rimborso, ed infine il problema riguardante la possibilità del rimborso ai soggetti titolari di posizione Iva, i quali avevano portato in detrazione il tributo pagato per rivalsa  in fattura e che, pertanto, potevano già considerarsi soddisfatti.
Questi problemi, ancora, non sembra abbiano trovato soluzione.
Speriamo, quindi, che,  al più presto, piuttosto che avere un’altra sentenza che confermi quanto già abbondantemente chiaro, si provveda a trovare un rimedio a questa vecchia storia, tipica, purtroppo, del nostro ordinario panorama tributario.

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