Di seguito una disamina degli articoli contenuti nella prima versione del ddl, che è quella tuttora presente nel sito dell’Ars, quella di 42 articoli, che sono stati ridotti di numero ma non nelle linee guida.
Recita l’articolo 2: “Nei casi in cui leggi o provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter non prevedano un termine diverso, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concludere il procedimento entro il termine di trenta giorni. Tale termine decorre dall’inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
“Salvo diversa disposizione di legge, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di ricevere le domande e le dichiarazioni, anche se presentate a mezzo del servizio postale. Si considerano, altresì, regolarmente presentate quelle inviate tramite fax o posta elettronica certificata”.
Con un aggiornamento della normativa si prevede la presentazione anche in via telematica delle istanze e la partecipazione telematica al procedimento, l’istituzione con l’art. 11 della Scia (segnalazione di inizio attività) quale strumento di sostituzione di qualsiasi autorizzazione, con un controllo successivo all’inizio dell’attività. Viene ridefinita la funzione dello sportello unico per le attività produttive con maggiori competenze, introdotto il sistema di valutazione della performance dei dipendenti , e la responsabilità dei dirigenti che devono essere formati ad una cultura della legalità. Il disegno di legge prevede anche che la Giunta si impegni a razionalizzare le leggi esistenti, accorpandole ed eliminando quelle superflue.
Inoltre con l’art 12 si fissano i criteri di adeguamento alla disciplina statale in tema di silenzio assenso e diritto di accesso
Il disegno di legge in questione interviene a rivedere non solo la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, ma anche la legge 10/2000 alla luce della legge nazionale n. 69 del 2009 e della L. n. 122 del 2010, e, ancora, del cosiddetto decreto Brunetta, il decreto n. 150 del 2009. Nell’ultima versione gli articoli dedicati allo Sportello unico attività produttive sono stati ridotti da sei a due. Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap) è l’unico soggetto pubblico di riferimento territoriale ed unico responsabile per i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive.
Segue la Misurazione, valutazione e trasparenza della performance: “1. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, perseguono il continuo miglioramento degli standard qualitativi ed economici dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali del personale attraverso la valorizzazione del merito e dei risultati conseguiti ed una maggiore trasparenza dei risultati gestionali e delle risorse impiegate allo scopo”. La trasparenza nei siti web non è più procrastinabile, si legge infatti nell’articolo Informatica, trasparenza e innovazione tecnologica al comma 3: “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni individuano, nei propri siti web, un’area nella quale sono inseriti il bilancio, la spesa per il personale, la ripartizione del fondo in materia di retribuzione accessoria, il peso degli aggregati di pesa sul totale, i curricula dei soggetti esterni alla pubblica amministrazione che abbiano incarichi di consulenza o di direzione di uffici, di servizi o di dipartimenti.
L’intero titolo interviene con misure per arginare l’infiltrazione mafiosa nella Pa.
Così per esempio l’articolo che prevede la rotazione periodica di dipendenti: “I soggetti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni emanano disposizioni per regolamentare la rotazione periodica del personale, avuto riguardo, precipuamente, ai dipendenti che svolgono le proprie mansioni nei settori più esposti al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso, ed in particolare, nel settore degli appalti, dell’urbanistica, dell’edilizia, dei trasporti, delle risorse umane. Il personale che viene destinato a nuove mansioni deve possedere la professionalità richiesta dal nuovo incarico”.
Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale. Disposizioni in materia di responsabilità dirigenziale, patrocinio legale e procedimento amministrativo di concessione edilizia
“Entro il 31 marzo di ogni anno – recita il ddl, che è rimasto inalterato , il Governo della Regione presenta uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l’eventuale coordinamento delle leggi regionali tra loro e rispetto alle leggi statali, predisposti in coerenza ai seguenti principi:
a) abrogazione espressa delle norme regionali già tacitamente abrogate o, comunque, prive di efficacia;
b) attuazione del coordinamento tra le norme e semplificazione del testo delle disposizioni;
c) individuazione, previa attività ricognitoria espletata per ambiti settoriali, delle disposizioni che operano un rinvio statico alla normativa statale e trasformazione del rinvio in dinamico, ove necessario;
d) semplificazione delle disposizioni di legge attraverso un linguaggio normativo adeguatamente chiaro e trasparente;
e) attuazione di una progressiva delegificazione nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge.
Nelle disposizioni finali della legge si interviene con misure di contenimento della spesa e si obbligano i Comuni ad adeguare i propri Statuti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione.