A questo tema è dedicato un progetto “Guarda che ti riguarda” finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da una serie di associazioni di consumatori.
Fino al 2002, la normativa italiana in materia di garanzie nel contratto di vendita era essenzialmente contenuta nel Codice Civile. Poi, allo scopo di tutelare maggiormente il consumatore, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 1999/44/CE che il legislatore italiano ha recepito con il Decreto Legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002 disciplina che oggi è rifluita nel Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005: la durata della garanzia (inderogabile dalle parti) viene estesa da 1 a 2 anni e il termine di contestazione passa da 8 giorni a 2 mesi che decorrono dalla scoperta del difetto. Inoltre, insieme ai rimedi preesistenti, viene riconosciuto il diritto del consumatore alla riparazione e/o alla sostituzione del prodotto quando:
• non ha le qualità o le prestazioni abituali di prodotti dello stesso tipo;
• non corrisponde alle caratteristiche dichiarate in etichetta o nella pubblicità;
• non è idoneo all’uso voluto dal consumatore (uso che, ovviamente, deve essere specificato al venditore al momento dell’acquisto);
Facciamo una fotocopia agli scontrini poiché la carta termica potrebbe deteriorarsi nel tempo.
Anche la Corte europea ha stabilito che il venditore dovrà sostituire il prodotto (sez. I, sentenza 16.06.2011 n° C-65/09)