Buche nelle strade: responsabilità dei dirigenti per danni a persone - QdS

Buche nelle strade: responsabilità dei dirigenti per danni a persone

Nunzia Scandurra

Buche nelle strade: responsabilità dei dirigenti per danni a persone

mercoledì 17 Agosto 2011

Devono essere rimosse le eventuali irregolarità sul manto stradale

PALERMO – Le cattive condizioni della strada hanno una grande importanza come fattore determinante della sicurezza dei cittadini. I Comuni dovrebbero tassativamente e obbligatoriamente rimuovere le buche e in generale tutte le insidie presenti nel manto stradale e idonei a causare incidenti e cadute dolorose, ma invece sono sempre più frequenti, i casi di automobilisti che subiscono danni alle autovetture e di pedoni che riportano lesioni personali in seguito a cadute. La Corte di cassazione (sent.13775/2011, sez IV, penale) ha convalidato la condanna per lesioni colpose nei confronti di un dirigente dell’Ufficio di un comune piemontese, riconoscendolo colpevole per le lesioni causate ad una signora, inciampata su una “bolla” d’asfalto  formatasi a causa dell’omissione della necessaria manutenzione ordinaria del piano di calpestio.
La Corte ha in tal modo evidenziato che “il sindaco e il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune assumono la posizione di garanzia sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici, di vigilare, nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali”. Il dirigente, ha l’onere di rimuovere le eventuali situazioni di irregolarità dalle quali possano sorgere problemi per la circolazione degli utenti, “laddove una corretta e dinamica interpretazione delle funzioni avrebbe dovuto indurlo ad attivarsi, a prescindere dalle segnalazioni di terzi, per organizzare uno specifico servizio di controllo del territorio al fine di verificare e prevenire eventuali situazioni di pericolo”.
Oltre alla responsabilità penale di cui sopra, si ricorda che il Comune è chiamato a risarcire il danno da difetti del manto stradale soltanto se la situazione di pericolo, che ha causato il danno, non era, al momento del fatto, né visibile né prevedibile. Infatti, l’ente è tenuto ad osservare il principio del “neminem laedere”, che impone di mantenere le strade in condizioni tali da non costituire per l’utente un’insidia o un trabocchetto.
Pertanto, il cittadino che ha subito un danno del genere non è del tutto deresponsabilizzato, ma deve dimostrare di essersi comportato con la dovuta diligenza e di essere incorso in un ostacolo non visibile ed imprevedibile. In questo caso è opportuno richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, che verbalizzino l’accaduto e che rilevino le condizioni della strada, scattando se è possibile delle foto prima che il Comune segnali alle ditte responsabili della manutenzione di provvedere e coinvolgendo dei testimoni che abbiano assistito all’evento.

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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