Infedeltà coniugale, il tradimento è un lusso che può costare caro - QdS

Infedeltà coniugale, il tradimento è un lusso che può costare caro

Eloisa Bucolo

Infedeltà coniugale, il tradimento è un lusso che può costare caro

sabato 24 Settembre 2011

Corte di Cassazione, risarcibile il danno subito dal coniuge tradito

CATANIA – È stata depositata lo scorso 15 settembre la sentenza n. 18853 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che stabilisce il principio della risarcibilità dei danni derivanti dall’infedeltà coniugale.
Già negli ultimi anni la Suprema Corte ha sancito un orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di separazione, il Giudice è tenuto a verificare, caso per caso, ove sussista specifica richiesta in tal senso, se l’infedeltà coniugale sia causa o solo conseguenza di una crisi matrimoniale precedentemente in atto. Ove l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è determinata dalla violazione, da parte di un solo coniuge, dei doveri disciplinati dall’art. 143 cc (fedeltà reciproca, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione), pronuncerà sentenza di separazione con addebito, con relativi riflessi in tema di perdita del diritto all’assegno e dei diritti successori.
L’importante principio sancito dalla sentenza è che la violazione dei doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio, non trova unica sanzione nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma bensì, ove cagioni lesione di diritti costituzionalmente protetti, può integrare gli estremi di un illecito civile, che dà titolo anche al risarcimento del danno. “Le regole che disciplinano la materia familiare non costituiscono – afferma la sentenza – un sistema chiuso, che impedisca alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio di comportare l’applicabilità delle norme generali in tema di responsabilità aquiliana”.
Pertanto la lesione di diritti inviolabili della persona da parte di altro componente della famiglia può costituire presupposto di responsabilità civile. Inoltre, non si perde il diritto al risarcimento del danno, anche se si è preferita la separazione consensuale piuttosto che l’addebito di responsabilità.
Perché possa sussistere però una responsabilità risarcitoria, il coniuge tradito dovrà provare il nesso di causalità tra violazione e danno. Questo, afferma la sentenza,”non può consistere semplicemente nella sola sofferenza psichica causata dall’infedeltà e dalla percezione dell’offesa che ne deriva, di per sé non risarcibile”, ma deve concretizzare la compromissione di un interesse costituzionalmente protetto (salute, immagine, riservatezza, relazioni sociali, dignità del coniuge, ecc.).
Nella fattispecie, per la Corte, il danno morale, economico e di salute deve essere risarcito, in quanto le modalità plateali con cui l’infedeltà era stata consumata avevano leso la dignità e l’onore del coniuge tradito.

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