Tares, istruzioni per l’uso della tassa - QdS

Tares, istruzioni per l’uso della tassa

Patrizia Penna

Tares, istruzioni per l’uso della tassa

martedì 17 Settembre 2013

L’intervista del Quotidiano di Sicilia al Garante del contribuente per la Sicilia, Salvatore Forastieri. Tares, ultimo incubo in ordine dei tempo: la tassa sui rifiuti al centro di polemiche

PALERMO – Tares: la nuova tassa sui rifiuti. È l’argomento del giorno ma pare che la confusione regni sovrana.
Al rientro delle vacanze tutti parlano di Tares, e sicuramente non con troppa allegria. Ci sono contribuenti, infatti,  che stanno versando ancora le rate della Tarsu dell’anno scorso e già si trovano a dover pagare quest’ altro tributo, sostitutivo della stessa Tarsu o della Tia. La Tares, comunque, dovrebbe avere una vita brevissima, essendo destinata ad essere a sua volta sostituita dal 1° gennaio 2014, così come è nelle previsioni legislative,  dalla Service Tax, un nuovo tributo sugli immobili, sostitutivo pure dell’Imu, che  sarà sicuramente ancora più oneroso per i cittadini.
Va subito precisato che, al contrario della vecchia Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, la Tares e la futura Service Tax dovranno coprire non solo tutti i costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ma anche quelli relativi ad alcuni servizi comunali indivisibili, come l’illuminazione pubblica, l’anagrafe, la polizia locale ed altri servizi resi alla collettività.
Anche in Sicilia, a proposito di Tares, negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche: due tasse da pagare nello stesso periodo, bollettini non recapitati e modalità di calcolo degli importi da versare poco chiare. Sono stati questi i motivi principali che hanno indotto molti cittadini  a protestare e a chiedere chiarimenti e delucidazioni al Garante del Contribuente per la Sicilia, Salvatore Forastieri. Lo abbiamo intervistato.
Tares, quando versarla?
“La Tares, secondo la sua originaria formulazione, doveva essere versata in quattro rate trimestrali (gennaio, aprile, luglio e ottobre). Ma con diversi provvedimenti legislativi le scadenze hanno subito una vera e propria rivoluzione. Prima, infatti, c’è stata la proroga della prima rata da aprile a luglio. Poi è stata concessa ai singoli comuni la possibilità di stabilire in autonomia  il numero delle rate e le relative scadenze, con la sola limitazione costituita dal fatto che, la quota dello 0,30 Euro a mq, destinata a coprire i “servizi indivisibili” e soltanto per quest’anno di competenza dello Stato, deve in ogni caso affluire alle casse erariali entro il 16 dicembre 2013. Ne è derivata una vera e propria “babilonia” dove i poveri cittadini, già colpiti dall’ennesimo aggravio tributario, ricevono talvolta avvisi di pagamento di rate già scadute e comunque si trovano a dover fare i conti con regole diverse e scadenze diverse, ossia con le numerose disposizioni  che saranno stabilite dai vari comuni dove sono ubicati gli immobili per i quali devono pagare il tributo, senza sapere ancora quanto sarà l’entità del prelievo e quando dovrà essere pagato il saldo. C’è da dire, peraltro, che, contrariamente a quanto avvenuto fino ad ora, l’applicazione della Tares segue esclusivamente il criterio della “autoliquidazione”, per cui, anche quando i comuni inviano l’avviso, magari unito al bollettino di pagamento precompilato, come è avvenuto a Palermo, i cittadini dovrebbero essere considerati sempre responsabili in caso di mancato, insufficiente o ritardato pagamento. Ho usato il condizionale perché sarebbe molto discutibile intravedere una responsabilità del contribuente in presenza di una confusione  come quella che c’è per ora”.
Tutto ciò ha determinato numerosissime lamentele, pervenute anche al Lei in qualità di Garante del Contribuente, specialmente quando qualche comune, nell’inviare la richiesta di pagamento della prima rata, ha fatto sapere che per conoscere l’importo e la scadenza della seconda rata il contribuente doveva acquisire i dati consultando il sito web istituzionale.
“Fortunatamente, però, con una disposizione contenuta nel D.L. 31/8/2013 n. 102 (art. 5, comma 4), è stato stabilito che “Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti”. Meno male. Se così non fosse avvenuto, infatti, avremmo assistito ad un’altra palese violazione dello Statuto dei Diritti del Contribuente il quale, tra l’altro, prevede pure la necessità di un’adeguata e preventiva informazione sugli adempimenti fiscali cui lo stesso contribuente è tenuto. A Palermo, a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini, sono già intervenuto. Ma il Comune ha fatto sapere che aveva già preso atto della necessità dell’invio delle comunicazioni di pagamento della seconda rata della Tares ed ha anche aumentato le postazioni degli uffici per venire incontro alle esigenze dei cittadini che vogliono avere informazioni  sulla corretta  applicazione del nuovo tributo. L’Assessore, comunque, ha assicurato che per la seconda rata gli avvisi saranno inviati a tutti, per far conoscere tempestivamente importo e scadenza.
Mi auguro che lo stesso avvenga in tutti gli altri comuni dell’Isola, non solo perché si tratta ormai di una precisa disposizione di legge, ma principalmente perché è un sacrosanto diritto dei cittadini sapere con facilità e chiarezza i tributi che devono pagare”.
 
Come si applica la Tares?
“Questo nuovo tributo, introdotto dal Governo Monti con il Decreto “Salva Italia” del 2011 (Art. 14 del D.L. 6/12/2011 n. 201), analogamente a quanto è avvenuto fin’ora per la Tarsu e per la Tia, va pagato da tutti coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte che per la loro destinazione ed uso possono generare rifiuti”.
In base a cosa si calcola?
“Anche in questo caso, quindi, si applica sostanzialmente assumendo come base la superficie dell’immobile (più precisamente l’80% della superficie catastale), ma questa volta nella sua determinazione entra a far parte una quota aggiuntiva pari allo 0,30 per metro quadro, destinata alla copertura dei servizi indivisibili prima cennati. Mancano ancora, però, alcuni importati tasselli per l’esatta determinazione del tributo, visto che i comuni non hanno ancora emanato i regolamenti tariffari per calibrare la misura del tributo in base al tipo di servizio ed alle diverse categorie di contribuenti, nonchè per stabilire le agevolazioni applicabili. Sostanzialmente, quindi, l’ammontare del tributo del 2013 non è ancora possibile conoscerlo, tanto che la prima rata dell’acconto è stata fissata provvisoriamente nella misura pari al  50% della tassa smaltimento rifiuti  pagata per il 2012, rinviando la liquidazione esatta del tributo al momento in cui  si dovrà pagare il saldo. Mancano pure regole certe per la presentazione delle dichiarazioni Tares agli Uffici comunali. Insomma, ci sono tantissimi problemi che rendono veramente difficile l’applicazione del tributo, circostanza che sicuramente non facilita il rapporto fisco-contribuente, che in questo periodo non è certamente molto disteso,  lasciando come al solito lo “Statuto dei diritti del contribuente” come una legge contenente solo bellissime dichiarazioni d’intenti alle quali, purtroppo, molto spesso non seguono azioni veramente ispirate ai principi in esso contenuti”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017