Decreto semplificazioni fiscali: le principali novità - QdS

Decreto semplificazioni fiscali: le principali novità

Salvatore Forastieri

Decreto semplificazioni fiscali: le principali novità

venerdì 24 Giugno 2022

Da parte del Governo ci si aspettava un intervento più massiccio, anche per innalzare il livello generale di “compliance”

PALERMO – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 del 21 giugno scorso il Decreto legge n. 73 del 21/06/2022 (il Decreto semplificazioni), recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.

Ci si aspettava un intervento di semplificazione del Governo più massiccio

Per la verità, pur consapevoli che non si tratta della riforma fiscale tanto attesa, ci si aspettava un intervento di semplificazione del Governo più massiccio, essendo troppi i problemi amministrativi/fiscali che rallentano l’attività dei contribuenti e che tengono molto basso il livello di “compliance” verso il nostro sistema tributario. Si tratta, infatti, di piccolissimi ritocchi che, peraltro, non si capisce come mai non siano stati fatti nei decenni passati (vedasi il termine di registrazione degli atti ai fini dell’imposta di registro) se è vero, come è vero, che ora, e solo ora, se ne riconosce la necessità dell’intervento modificativo.

Vediamo, più in particolare, quali sono le modifiche semplificative in materia fiscale più importanti

Imposta di registro

  1. Il controllo del repertorio dei pubblici ufficiali roganti diventa un adempimento non più periodico, ma solo su iniziativa dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate (art.1).
  2. Il termine di registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine fisso passa da venti giorni a trenta giorni, allineando la scadenza a quella prevista per la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (art.14).

Modifica del calendario fiscale

  1. La liquidazione periodica Iva del secondo trimestre si presenta entro 30 settembre e non più entro il 16 settembre (art.3).
  2. I modelli Intrastat si presentano entro il mese successivo al periodo (mensile o trimestrale) di riferimento (art.3).

Domicilio fiscale stabilito dall’Amministrazione Finanziaria

  1. Ha effetto dal sessantesimo giorno successivo al provvedimento della Direzione e Regionale dell’Agenzia delle Entrate (art.4).

Rimborsi agli eredi

  1. I rimborsi spetranti al contribuente deceduto vengono effettuati direttamente agli eredi (art. 5).

Dichiarazione precompilata e documenti di spesa

  1. Non viene più effettuato il controllo formale sui documenti giustificativi delle deduzioni fiscali quando le spese già risultano all’Amministrazione Finanziaria e dalla stessa indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata. Non è più necessario, pertanto, conservare tale documentazione (art.6).

Società non operative

  1. Abrogate, a partire dall’anno d’imposta 2023, le norme che considerano non operative, con tutte le relative conseguenze, le società in perdita sistematica di cui ai commi 36 decies, 36 undecies e 36 dodicies dell’articolo 2 del D.L. 138/2011 (art.9).

Modulistica fiscale

  1. I modelli delle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva vanno approvati e pubblicati entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (art.11).

Esterometro

  1. Prevista la dispensa dall’obbligo della presentazione dell’esterometro in caso di nel caso di operazioni transfrontaliere non rilevanti territorialmente ai fini Iva e d’importo inferiore a 5.000 euro (art. 12).

Modifica dell’articolo 10 del D.P.R. 633/72

  1. Prevista l’esenzione Iva per le prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori (art. 18).

Irap

  1. Semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione Irap dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato (art.10).

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

  1. Prevista, dal 2023, una semplificazione nel pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (art. 15).

Si tratta di una riforma parziale

Nel frattempo giungono notizie sullo stato di avanzamento dei lavori sulla riforma fiscale, non dimenticando che, anche in questo caso, si tratta di una riforma parziale stante che la tanto auspicata revisione del sistema tributario del nostro Paese, con la riduzione del numero dei tributi e degli adempimenti, nonché con l’istituzione dei Testi unici al posto della miriade di disposizioni legislative che regolano l’applicazione dei tributi oggi esistenti e che creano la confusione che tutti conosciamo, ostacolando la tax compliance e facendo diminuire gli investimenti dall’etero, trova grossissime difficoltà ad essere realizzata.

Il disegno di legge sulla riforma introduce alcune novità

Dopo l’esame della Camera dei deputati, il disegno di legge sulla riforma introduce alcune novità, come la possibilità di rateizzare con periodicità mensile gli acconti delle Imposte sui redditi, e di una fuoriuscita “dolce” dei contribuenti che, superando la soglia di ricavi di 65.000 euro, escono dal regime forfettario. Ma si tratta in ogni caso di anticipazioni che potrebbero essere smentite dopo l’esame del Senato.

Un’altra riforma in attesa di giungere in Gazzetta è quella del Contenzioso Tributario. Ma anche qui i problemi sono enormi, stante le diverse posizioni delle categorie professionali interessate. I punti oggi maggiormente in discussione sono quello dell’età dei magistrati, visto che la prevista fuoriuscita dei giudici al compimento dei settant’anni comporterebbe una drastica e immediata diminuzione dei presidenti, vice presidenti e componenti delle attuali Commissioni, provinciali e regionali. Anche l’organizzazione del sistema della Giustizia Tributaria rappresenta un grosso nodo da sciogliere. L’attuale sistema, che pare si vorrebbe confermare, mantenendo la Giustizia tributaria sotto la dipendenza logistica del Mef, dà luogo a evidenti problemi di natura costituzionale.

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