L’uso dell’intelligenza artificiale e le applicazioni in campo fiscale: tutte le novità - QdS

L’uso dell’intelligenza artificiale e le applicazioni in campo fiscale: tutte le novità

L’uso dell’intelligenza artificiale e le applicazioni in campo fiscale: tutte le novità

martedì 07 Maggio 2024

Nella Legge delega sulla riforma tributaria (111/2023) è contemplato anche l’utilizzo di sistemi che sfruttano l’Ia. Uno strumento che può risultare utile per consentire una più completa interoperatività delle banche dati

ROMA – “Potenziare l’utilizzo di tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo”. È questo che risulta nella Legge delega sulla riforma tributaria (la legge n. 111 del 9 agosto 2023), all’articolo 17, lettera f.

L’intelligenza artificiale in campo fiscale

Per la verità questa affermazione fa un po’ di paura, specialmente se non si prosegue la lettura dello stesso articolo dove si spiega che le nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale, servono principalmente per: 1) realizzare interventi volti a prevenire gli errori dei contribuenti e i conseguenti accertamenti; 2) operare azioni mirate, idonee a circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, con minore impatto sui cittadini e sulle imprese anche in termini di oneri amministrativi; 3) perseguire la riduzione dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, massimizzando i livelli di adempimento spontaneo dei contribuenti; e alla successiva lettera g), introdurre misure che incentivino l’adempimento spontaneo dei contribuenti.

L’intelligenza artificiale non sostituirà l’uomo funzionario

Principi, questi ultimi, che vorrebbero rassicurare i contribuenti, facendo pensare che l’uso dell’intelligenza artificiale non sostituirà l’uomo funzionario, ma lo aiuterà solo per individuare i soggetti per i quali emergono elementi che mostrano sintomi di evasione fiscale e, quindi, ad altro rischio fiscale e, conseguentemente, da controllare. Una selezione che, insieme al contraddittorio preventivo (ossia la partecipazione del contribuente nella fase precedente all’emanazione dell’avviso di accertamento), obbligatorio tranne che nei casi individuati con apposito decreto ministeriale, dovrebbe rendere più efficace e più economica l’analisi del rischio fiscale di ogni cittadino e l’azione amministrativa dell’Amministrazione finanziaria del nostro Paese.

Numerosi dubbi di ordine etico e sociale

Restano i numerosi dubbi di ordine etico e sociale che da tempo accompagnano il dibattito sull’intelligenza artificiale, legati in particolare alla privacy e all’automazione del lavoro. Ecco il motivo per cui il suo utilizzo richiede una gestione responsabile, ma anche una normativa in grado di mettere dei paletti all’ambito sconfinato in cui essa può trovare applicazione.

Soffermandoci sull’ambito tributario, quindi, l’intelligenza artificiale non può rappresentare una forma di controllo fiscale. Può anche sostituire la mente umana, ma soltanto per consentire una più completa interoperatività delle banche dati e delle altre informazioni di cui si dispone e, in questo settore, essere di supporto per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, indirizzando l’accertamento, quello “umano”, verso soggetti che sono a maggiore rischio di evasione.

Sull’intelligenza artificiale e sulla tutela dei diritti dei cittadini, evidentemente compresi quelli dei contribuenti, si è pronunciato anche il Consiglio di Stato, con Sentenza n. 2270/2019, sostenendo che il meccanismo attraverso cui si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile” in tutte le sue fasi e in tutti i suoi aspetti, “secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza”.

E sulle perplessità del Consiglio di Stato, in particolare per quanto riguarda la “privacy”, il Garante ha già avviato un’indagine conoscitiva per verificare la conformità del menzionato sistema alle norme che tutelano la sfera privata dei cittadini.

Anche l’Europa ha affrontato l’argomento

Anche l’Europa ha affrontato concretamente l’argomento dell’intelligenza artificiale e ha già approvato, con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, una legge dedicata che, tenendo conto dei possibili rischi e del livello d’impatto, mira a evitare qualunque pregiudizio, sia materiale che immateriale, compreso il pregiudizio fisico, psicologico, sociale o economico. In pratica mira a garantire la democrazia, la sicurezza, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti fondamentali, non mancando di promuovere, nel contempo, l’innovazione. Secondo la legge europea, sono da considerare fuori legge alcune applicazioni di Ia come quelle che, creando banche dati, minacciano i diritti dei cittadini, come nel caso di sistemi di categorizzazione biometrica attraverso l’acquisizione indiscriminata di immagini facciali da internet o da sistemi di telecamere a circuito chiuso, oppure sistemi di riconoscimento specifici come quelli che raccolgono emozioni sul luogo di lavoro o nelle scuole, o comunque in grado di manipolare il comportamento umano sfruttando la vulnerabilità delle persone.

Ma anche il nostro il Governo, con la dovuta tempestività (primo Paese che lo ha fatto), ha attenzionato in modo particolare i problemi connessi all’Ia. A tale riguardo, nel Consiglio dei ministri del 23 aprile scorso, ha presentato un progetto di legge ponendo particolare attenzione su aspetti molto delicati come la salute, la sicurezza, i diritti fondamentali dell’uomo, affermando, più in particolare, principi come quello secondo il quale, nel settore della Giustizia, l’Ia non potrà mai sostituire il giudice al quale continuerà a spettare il compito di interpretare la legge, valutare il caso a lui sottoposto, valutare i fatti e le prove e, alla fine, assumere la propria decisione. Potrà servire, invece, per organizzare il lavoro, assistere i magistrati ed eseguire attività di ricerca dottrinale e giurisdizionale (i così detti “precedenti giurisdizionali”), sempre con l’obiettivo di aiutare il magistrato nel suo lavoro.

Allo stesso modo, il progetto di legge afferma l’assoluta prevalenza del lavoro intellettuale delle professioni, nonché nell’attività della Pubblica amministrazione dove, per fortuna, resterà sempre al funzionario il potere discrezionale e le responsabilità che da tale potere scaturiscono.

È innegabile, comunque, che l’intelligenza artificiale di risultati positivi ne possa sempre dare, anche in materia fiscale, in quanto, oltre ad automatizzare alcuni processi di lavorazione interni degli uffici, può semplificare l’elaborazione delle dichiarazioni fiscali, fornire assistenza virtuale, elaborare dati statistici riguardanti fenomeni economici e fiscali, seguendo riferimenti storici e tendenze economiche, per consentire una migliore pianificazione dei Bilanci dello Stato.

L’importante è che l’Ia resti sempre come un mero strumento senza, cioè, che possa assumere un ruolo che resta e deve sempre restare, affidato all’intelligenza umana.

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