Tra gli elementi principali, la proroga della scadenza della dichiarazione annuale al 31 ottobre del 2024
Il Consiglio dei ministri del 26 luglio scorso ha apportato delle modifiche alle disposizioni concernenti l’applicazione del concordato preventivo biennale. Sul tema era stato già pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 15 giugno scorso il Decreto ministeriale contenente la metodologia per l’applicazione del concordato preventivo biennale e lo stesso giorno era stato reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate il software per aderire alla proposta di concordato.
La proposta di concordato
Come già evidenziato dalle pagine di questo quotidiano, tale strumento è stato previsto dal Decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (articoli 6 e seguenti), attuativo della legge delega sulla riforma tributaria, e il suo dichiarato scopo è quello di potenziare gli adempimenti collaborativi dei contribuenti. Si applica solo ai soggetti (con partita Iva) di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ai quali si applicano gli Isa, compresi quelli (ma in questo caso solo per il 2024) che applicano il regime forfettario.
La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base della metodologia approvata dal decreto recentemente pubblicato, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli Isa, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato, i contribuenti interessati dalla disposizione in argomento, comunicano in sede di applicazione degli Isa i dati necessari per l’elaborazione della citata proposta.
I termini
Per il primo anno di applicazione, ossia per l’anno in corso (2024), l’Agenzia deve mettere (e lo ha già fatto) a disposizione dei contribuenti, entro il 15 giugno (a regime entro il 1° aprile), i programmi informatici necessari per l’acquisizione (dai contribuenti) e l’elaborazione dei dati necessari per la formulazione della proposta. L’accettazione della proposta, invece, deve avvenire, per quest’anno, entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi (15 ottobre 2024). A regime, invece, entro il termine di pagamento del saldo delle imposte sui redditi e Irap (30 giugno dell’anno in cui si è presentata la dichiarazione).
Come già detto, recentemente, e più precisamente con un Decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 26 luglio, alle disposizioni prima cennate sono state apportate alcune modifiche. Intanto la scadenza della dichiarazione annuale è stata prorogata al 31 ottobre 2024 e, conseguentemente, anche la scadenza per l’accettazione della proposta subisce una proroga dei termini di sedici giorni. E ancora, cosa più importante, al fine di rendere meno pesante l’imposta che potrebbe scaturire dal nuovo reddito concordato (ossia sulla la differenza rispetto a quello del 2023), il citato decreto correttivo ha previsto una sorta di flat tax “differenziale”, ossia un’imposta la quale, anziché essere applicata con le normali aliquote, si applica tenendo conto di percentuali correlate al punteggio Isa del contribuente.
Aliquote e forfettari
Con un punteggio da 8 a 10 si applica l’aliquota del 10 per cento, da 6 a 7 il 12% e con un punteggio inferiore a 6 si applica l’aliquota del 15 per cento. Per i forfettari la flat tax è stabilita nella misura del 10% (al posto della normale aliquota del 15%) e del 3% (al posto del 5%) in caso di “start up”.
Con specifico riguardo ai “forfettari” che applicano il concordato, è stata prevista l’esclusione dagli accertamenti attraverso presunzioni semplici per evitare un differente trattamento rispetto agli altri contribuenti di maggiore dimensione che, applicando il concordato, già ne fruivano.
Ma il decreto approvato dal Cdm del 26 luglio prevede pure il differimento al 15 settembre 2024 della scadenza della quinta rata della “rottamazione quater” (in scadenza il 31 luglio 2024), nonché l’aumento da 30 a 60 giorni del termine entro il quale i contribuenti, che ricevono, a partire dall’1 gennaio 2025, avvisi bonari (36 bis e 36 ter Dpr 600/73 e 54 bis Dpr 633/72), possono versare quanto richiesto avvalendosi delle riduzioni previste dalla legge. Attendiamo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale per conoscere meglio le novità che ci aspettano.