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Lavoro part-time, dalle tipologie di contratto ai compensi, cosa sapere

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Lavoro part-time, dalle tipologie di contratto ai compensi, cosa sapere

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mercoledì 22 Settembre 2021

Il rapporto di lavoro a tempo ridotto o part time segue precise regole. Può anche essere richiesto in particolari circostanze.

Cosa significa lavorare part-time? Comunemente si pensa che i dipendenti a tempo ridotto lavorino soltanto mezza giornata. In realtà, esistono diverse tipologie di contratto e diverse modalità di integrazione. Conoscere le norme a tal proposito è utile per comprendere i propri diritti in azienda e calcolare compensi, contributi previdenziali e assegni familiari.

Le tipologie di contratto di lavoro part-time

Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 abrogato dal d.lgs. 81/2015 distingue tre tipologie di part time, a seconda del tipo di riduzione applicata:

1) Part time orizzontale – con cui il lavoratore presta la sua opera giornaliera in misura ridotta rispetto ai lavoratori a tempo pieno o full time, per esempio lavorando quattro ore al giorno anziché otto ore;

2) Part time verticale – con cui il lavoratore a tempo parziale presta la sua opera per alcuni giorni alla settima, al mese o all’anno, per esempio tre giorni la settimana anziché cinque o sei;

3) Part time misto – con cui il lavoratore a tempo parziale presta la sua opera alternativamente in alcuni periodi a tempo pieno e altri a orario ridotto.

Tale tipo si rapporto di lavoro è stato introdotto nel nostro Paese dall’art. 5 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 963. Negli anni tale è stato modificato da varie leggi e da ultimo dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Caratteristiche del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il contratto di lavoro a tempo parziale si stipula in forma scritta (come ogni accordo successivo integrativo relativo a tale rapporto) ai fini della prova. E deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.

Tuttavia è consentito alle parti del contratto di lavoro a tempo parziale (datore di lavoro e lavoratore), nel rispetto di quanto previsto in tale materia dai contratti collettivi di lavoro, che possano pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa, ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. In questo caso il lavoratore ha diritto a due giorni lavorativi di preavviso, salvo diversi accordi.

Il datore di lavoro deve consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in particolare modo se sussistono gravi motivi di salute del lavoratore, del coniuge, dei discendenti o ascendenti certificati dalle autorità competenti.

Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale

Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono considerati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, per esempio: due dipendenti che svolgono giornalmente quattro ore di lavoro vengono considerati come un solo dipendente.

Nell’ipotesi che l’azienda debba determinare il numero dei dipendenti al fine stabilire se la forza lavoro è pari quindici dipendenti, dunque, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno. Per esempio, un’azienda che occupasse dodici dipendenti a tempo pieno e tre a tempo parziale – facendo svolgere rispettivamente venti ore di lavoro settimanale a uno e ventidue ai restanti due – dovrebbe considerare 14 dipendenti.

Trattamento economico e lavoro supplementare

Il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale deve ricevere lo stesso trattamento economico dei lavoratori a tempo pieno, naturalmente rapportato alla quantità di lavoro prestato dal primo.

Il datore di lavoro può chiedere al lavoratore con contratto a tempo parziale del lavoro supplementare, ma entro il limite di 40 ore settimanali e, in ogni caso, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate.

Il dipendente può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

È opportuno dire che il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell’orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

Trattamento previdenziale e assegni familiari

La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero annualmente stabilito dall’INPS (per il 2021 € 48,87) e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Per esempio: un dipendente che lavora quattro ore al giorno avrà versati i contributi previdenziali su un minimo di 24.49.

Per quanto riguarda gli assegni per il nucleo familiare, essi spettano ai lavoratori a tempo parziale per l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l’attività principale gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall’INPS.

La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, sulla quale calcolare l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l’assicurazione in argomento è determinata con le modalità rappresentate per il calcolo dei contributi previdenziali. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all’orario effettivamente svolto, l’anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.

Salvatore Freni

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