Ediservice, tutte le ragioni di una sentenza "sbagliata" - QdS

Ediservice, tutte le ragioni di una sentenza “sbagliata”

redazione web

Ediservice, tutte le ragioni di una sentenza “sbagliata”

lunedì 20 Luglio 2020

Il fondatore del Quotidiano di Sicilia Carlo Alberto Tregua si rivolge ai lettori con una lettera aperta per alcune doverose puntualizzazioni. "Non ci sto a essere considerato un truffatore dopo quarantun anni di onorata direzione"

Carlo Alberto Tregua, fondatore e direttore del Quotidiano di Sicilia ha voluto indirizzare ai lettori una lettera aperta per alcune doverose puntualizzazioni sulla vicenda giudiziaria che ha coinvolto lui stesso e altri amministratori della casa editrice del giornale. Ecco il testo

Cari lettori,

gli articoli comparsi nei giorni scorsi sulla stampa e sui quotidiani online abbisognano di alcune precisazioni.

1.La sentenza che mi ha penalizzato è semplicemente “sbagliata”. Per quanto segue:

• La società Ediservice ha subito due verifiche da parte della Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza: la prima, durata 17 mesi, sotto il profilo amministrativo; la seconda, durata 3 mesi, sotto il profilo fiscale.

• Le due verifiche hanno avuto il risultato concretizzato in due fatti che sono stati ipotizzati come reati: il primo per una consulenza editoriale, che è stata ritenuta parzialmente inesistente; il secondo per alcuni degli abbonamenti redatti in conformità alla L. n. 103/2012, art. 1, c. 3. Queste sono le due ipotesi di reato e non la falsa diffusione di copie.
Infatti, la Guardia di Finanza ha verificato, durante i periodi indicati, le tirature presso lo stampatore, la diffusione presso Poste italiane e la distribuzione presso i distributori, trovando i dati perfettamente veri, come risulta dai verbali della stessa Guardia di Finanza.

2. Dunque i supposti reati riguardano la consulenza editoriale e gli abbonamenti citati. Per queste due ipotesi, io e gli altri amministratori abbiamo subito due processi: uno sotto il profilo fiscale e l’altro sotto quello amministrativo.
Nel processo fiscale il giudice ha verificato che la consulenza c’era stata effettivamente e gli abbonamenti erano stati redatti secondo le norme citate. Per conseguenza ha pronunciato sentenza di piena assoluzione perché il fatto non sussiste. Si badi, tale sentenza non è stata appellata dalla Procura ed è quindi diventata definitiva.
L’altro giudice, invece, ha ritenuto che la consulenza non ci sia stata, nonostante le prove documentali e testimoniali prodotte in giudizio.
Delle due l’una: o la consulenza c’è stata o non c’è stata. Il primo giudice, con sentenza passata ingiudicato, ha dichiarato che c’è stata; il secondo, con sentenza che verrà appellata, il contrario.

3. Non ci sto ad essere considerato un truffatore dopo sessantadue anni di onorato lavoro e quarantuno di altrettanta onorata direzione del QdS. Per tali anni mi è stata contestata solo qualche contravvenzione stradale, avendo gestito le aziende sempre in stretta conformità alle leggi e corrisposto tutte, ma proprio tutte, le imposte dovute all’erario.

Attendo con serenità la sentenza di secondo grado, continuando a manifestare totale fiducia nella Magistratura, anche in qualche giudice che sbaglia.

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