Esonero contributivo per chi assume donne in difficoltà - QdS

Esonero contributivo per privati che assumono donne in stato di svantaggio, tutte le novità

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Esonero contributivo per privati che assumono donne in stato di svantaggio, tutte le novità

Salvatore Freni  |
lunedì 03 Luglio 2023

L'INPS fornisce le istruzioni sull'esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che assumono donne in condizioni di svantaggio nel corso del 2023

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il 23 giugno scorso la circolare n. 48 con la quale ha fornito le informazioni operative per i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto di lavoro a tempo interminato oppure che trasformano un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 nei confronti di donne in condizioni di svantaggio lavorativo fruendo dell’esenzione del 100% dei contributi gestiti dall’INPS a loro carico (oggi pari al 23,81% della retribuzione corrisposta ai lavoratori), fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (oggi stabilite nelle seguenti misure: per gli iscritti alla Gestione Separata le aliquote IVS sono attualmente pari al 33% per i collaboratori; al 25% per le partite IVA e al 24% per i pensionati o i soggetti contestualmente iscritti ad altra gestione previdenziale), fino ad un massimo annuo di 8.000 euro (per gli anni 2021 e 2022 tale massimale era di 6.000 per ciascuno di tali anni).

L’esonero contributivo in argomento è stato esteso all’anno in corso dall’articolo 1, comma 298, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). Tale esonero veniva istituito soltanto per il biennio 2021 2022 dall’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

È opportuno ricordare che il 2 febbraio 2022 abbiamo pubblicato un articolo che che si occupava anche di questo esonero, intitolato “Assunzione giovani e donne svantaggiate, sgravi contributivi prorogati”.

Quali donne si intendono svantaggiate

In base alla normativa che istituisce gli sgravi in argomento sono svantaggiate le:

  • donne con almeno cinquant’anni di età“disoccupate da oltre dodici mesi”;
  • “donne di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Con riferimento a tale categoria, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia (1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027), al riguardo, si fa presente che non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell’elencazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 aprile 2013;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. Al riguardo, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro come le somme ed i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta a qualunque titolo anche sotto forma di erogazione liberale) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro

Cumulabilità con gli altri esoneri

Il presente esonero contributivo non è cumulabile con altro esonero contributivo salvo il caso in cui l’esonero in argomento non venga utilizzato per intero, in tale caso, avendone il diritto, si potrà utilizzare la differenza per fruire di altro esonero.

Come bisogna indicare l’esonero nelle comunicazioni mensili da trasmettere all’INPS

I datori di lavoro che fruiscono dell’esonero in esame indicheranno tale esonero nelle comunicazioni mensili Uniemens come viene indicati ai punti 9, 10 e 11 della citata circolare INPS n. 48 del corrente anno, i quali punti sono rubricati come segue: 

  1. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens;
  2. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens;
  3. Datori di lavoro agricoli. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens.

Foto di repertorio

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