Il consenso informato - QdS

Il consenso informato

Sebastiano Attardi

Il consenso informato

martedì 13 Agosto 2019

Il Legislatore italiano, con la legge n. 219 del 22 Dicembre 2017, finalmente ha disciplinato il diritto dei cittadini di poter scegliere le cure e i trattamenti terapeutici, da ricevere, anche nell’eventualità di un’incapacità psico-fisica futura.

Questa legge rappresenta una svolta storica che ha visto contrapporsi due diversi orientamenti: da un lato quello tradizionalista di matrice cattolica, diretto a salvaguardare il bene vita ad ogni costo (quale diritto costituzionalmente indisponibile ed inalienabile), dall’altro quello che pone in primo piano il diritto dell’individuo all’autodeterminazione e, quindi, alla libertà di disporre integralmente della propria vita. La legge, che è entrata in vigore il 21.1.2018, disciplina due istituti fondamentali: “Il consenso informato” e “le disposizioni anticipate di trattamento” (altrimenti detto “D.A.T.”).

Quest’ultime, strettamente connesse al primo, consentono al soggetto maggiorenne, capace di intendere e di volere, d’esprimere la propria volontà su trattamenti sanitari e diagnostici futuri (con le modalità descritte in seguito), e ciò “in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi “(art. 4, 1° comma). Per quanto riguarda il consenso informato, il suo scopo è enunciato nell’art. 1 della citata legge: promuovere e valorizzare “la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sul consenso informato”; nel quale si incontrano da una parte l’autonomia decisionale del primo e, dall’altra parte, la competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del secondo.

Il consenso informato consiste, in breve, nel diritto del paziente di conoscere le proprie condizioni di salute ed essere informato in anticipo, in modo completo ed a lui comprensibile, sulla diagnosi, sulla prognosi e sui relativi benefici e rischi, nonché sulle altre possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario, ovvero di indicare e nominare, sempre in anticipo, i familiari o una persona di sua fiducia, incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece. Il tutto dovrà ovviamente avvenire in forma scritta, revocando eventualmente una precedente e diversa volontà, inserendo lo scritto nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico del paziente.

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