Imbarcazione noleggiate, regime di non imponibilità dell’Iva - QdS

Imbarcazione noleggiate, regime di non imponibilità dell’Iva

Salvatore Forastieri

Imbarcazione noleggiate, regime di non imponibilità dell’Iva

martedì 25 Luglio 2023

Sono considerate “operazioni non imponibili” cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare

Come è noto, in base all’articolo 8 bis, comma 1, lettera a) del Dpr 26 ottobre 1972 n.633, sono considerate “operazioni non imponibili” (quindi senza Iva ma con diritto alla detrazione), anche le “cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”.

In passato si era posto il dubbio se condizione indispensabile per la non imponibilità dell’operazione di cessione di navi fosse la navigazione “in alto mare”, ossia in quella parte di mare che eccede il limite massimo di 12 miglia nautiche misurate a partire dalle linee di base previste dal diritto internazionale del mare (art. 3 della Convenzione sui diritti del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata dalla Legge n. 689/1994), condizione quest’ultima successivamente modificata dalla legge di bilancio n. 178 del 2020, la quale, modificando il comma comma 3 dell’art. 8-bis del Dpr. n. 633/1972, ha stabilito, da un lato, che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%; dall’atro, che, per ‘‘viaggio in alto mare’’, s’intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Con specifico riguardo alla navigazione in alto mare, ma per l’effettuazione di salvataggio o di assistenza in mare, anche con imbarcazioni noleggiate, in verità l’Agenzia delle Entrate, coerentemente con quanto espresso dalla Corte di Giustizia nella sentenza di cui alla causa C116/10 del 22 dicembre 2010, con la circolare n. 43 del 29 settembre 2011, aveva già specificato che il regime di non imponibilità previsto per le prestazioni di locazione e noleggio di unità da diporto si applica non in termini oggettivi, ma in dipendenza di precisi requisiti soggettivi che devono caratterizzare anche l’attività svolta dal soggetto che utilizza l’unità da diporto.

Più recentemente, con principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 9 del 13 giugno 2023, è stato precisato che per le navi adibite ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, il relativo contratto di noleggio deve specificare che l’imbarcazione è adibita a tali operazioni.
È necessario, comunque, questo viene ribadito, che le operazioni avvengano “in mare”.
Non essendo richiesto che l’imbarcazione sia utilizzata in alto mare, non è nemmeno necessario adempiere all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 8-bis, comma 3, del Dpr n. 633/1972, finalizzato all’attestazione della condizione della navigazione in alto mare. (sf)

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