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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: come tutelarsi?

redazione

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: come tutelarsi?

venerdì 24 Marzo 2023

L’articolo 38 della Costituzione italiana garantisce il diritto alla salute sui luoghi di lavoro

L’articolo 38 della Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute sui luoghi di lavoro. Il legislatore ha demandato all’Inail il compito di erogare prestazioni ai lavoratori che subiscono infortuni sul lavoro o contraggono malattie causate dall’attività lavorativa. Iniziano, però, facendo due grandi distinzioni tra infortunio sul lavoro e malattia professionale. Si considera infortunio sul lavoro l’evento che avviene per una causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o una inabilità permanente al lavoro o che comporti comunque l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. La malattia professionale, invece, si differenzia dall’infortunio per la natura del suo rapporto con il lavoro, in quanto contratta nell’esercizio – protratto nel tempo – e a causa delle lavorazioni esercitate.

Anche il lavoratore non assicurato ha diritto ad essere tutelato

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro (sia essi pubblici che privati) che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività individuate dalla legge come rischiose. Una delle caratteristiche sostanziali che differenziano l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dalle assicurazioni private è l’automaticità delle prestazioni. In base a questo principio, infatti, la tutela assicurativa comprende anche i casi in cui il datore di lavoro non abbia regolarmente versato il premio assicurativo. In parole povere, anche se il datore di lavoro non ha pagato il premio assicurativo o il lavoratore non risulta regolarmente assunto (c.d. lavoro nero) avrà comunque diritto a ricevere tutte le tutele dall’ Inail. Infatti, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere dall’Istituto assicurativo le prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

3 anni e 150 giorni per il riconoscimento della malattia professionale

Ma come si fa a denunciare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale? In caso di infortunio Il lavoratore ha l’obbligo di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio; inoltre, deve subito comunicare al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico. Nel caso il lavoratore sia affetto da una presunta malattia professionale deve denunciarla al proprio datore di lavoro entro 15 giorni da quando si è manifestata presentando i riferimenti del certificato di malattia professionale e, in caso di prosecuzione delle cure, i riferimenti dei certificati compilati dal medico curante e già trasmessi telematicamente all’Inail. Se il lavoratore non svolge più alcuna attività lavorativa, può presentare direttamente all’Inail la domanda di riconoscimento della malattia professionale. Se non viene denunciata subito, il lavoratore può ottenere comunque le prestazioni dovute denunciando all’Inail la presunta malattia professionale entro 3 anni e 150 giorni (termine di prescrizione) dal giorno in cui la stessa si è manifestata. La tutela in favore dei lavoratori avviene attraverso l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, socio-sanitarie e integrative.

L’infortunato ha diritto a ricevere le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici, ai fini della guarigione, della stabilizzazione dei postumi e/o del miglior recupero possibile dell’integrità psico-fisica. Nell’Isola tutte le prestazioni vengono erogate attraverso le 13 Sedi, i 10 ambulatori prime cure ed il Punto di assistenza del Centro Protesi Inail aperto nel 2021 a Palermo.

Sotto “l’ombrello Inail” anche i giornalisti

Dal 1° luglio 2022 l’assicurazione infortuni per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica è stata attribuita all’ Inail. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2023, per il riconoscimento degli infortuni dei giornalisti verrà applicata la normativa dell’Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani). A partire dal 1° gennaio 2024, invece, anche i giornalisti potranno godere della disciplina prevista per tutte le altre categorie. Per gli infortuni avvenuti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 i giornalisti e praticanti dovranno presentare le denunce di infortunio all’ Inail, entro e non oltre due anni dal giorno in cui si è verificato l’infortunio, utilizzando l’apposita modulistica per la denuncia di infortunio e allegando un certificato medico che attesti l’esito delle lesioni riportate ed il presumibile grado di invalidità permanente.

Assistenza gratuita dai Patronati per il riconoscimento dell’invalidità sul lavoro

Nel caso in cui i lavoratori abbiano bisogno di supporto per la presentazione delle pratiche possono richiedere l’assistenza dei Patronati che, per legge, tutelano i diritti anche dei lavoratori infortunati in forma del tutto gratuita. I patronati, infatti, esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, in favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, per il conseguimento in Italia e all’estero delle prestazioni erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di forme di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti di cittadini italiani. Inoltre, possono svolgere, senza scopo di lucro, attività di sostegno, informative, di servizio e di assistenza tecnica, finalizzate alla diffusione della conoscenza della legislazione in materia di sicurezza sociale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare e scaricare gratuitamente la Guida alle prestazioni Inail attraverso il seguente link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-guida-alle-prestazioni.pdf.

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