L’interpello prima e dopo la Riforma fiscale - QdS

L’interpello prima e dopo la Riforma fiscale

Salvatore Forastieri

L’interpello prima e dopo la Riforma fiscale

martedì 07 Novembre 2023

Ad oggi cinque le tipologie di istanza con la quale il contribuente chiede se il suo comportamento è corretto. La legge delega n. 111/’23, attraverso i Testi Unici, si pone l’obiettivo di ridurre al massimo i margini di incertezza normativa

ROMA – Attualmente, in base all’articolo 1 della legge 212 del 27 luglio 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il contribuente ha la possibilità di rivolgersi all’agenzia delle Entrate per conoscere se il suo comportamento sia corretto oppure no. Con un’istanza, prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, il contribuente può ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.
Più in particolare, in forza del citato articolo 11, nella versione in vigore dal 1^ gennaio 2016, esistono diversi tipi di “interpello”:

Esistono cinque tipologie di interpello:

a) l’interpello ordinario. Ogni contribuente può chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza.
b) l’interpello probatorio. Consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 Tuir), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio Ace (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011).
c) l’interpello anti-abuso. È quello che consente di acquisire un parere relativo alla abusività di un’operazione ai fini delle imposte sui redditi e per qualsiasi altro settore impositivo.
d) l’interpello disapplicativo. Permette al contribuente di ottenere la disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, se viene fornita la dimostrazione che detti effetti elusivi non potevano verificarsi; è l’unica tipologia di interpello obbligatorio.
e) interpelli sui nuovi investimenti. È un’istanza che può essere rivolta all’Agenzia delle Entrate da parte degli investitori, italiani o stranieri, che intendono effettuare nel territorio dello Stato importanti investimenti, aventi un valore non inferiore a 20 milioni di euro, con rilevanti e durature ricadute occupazionali. Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2023, anche se relative a investimenti precedenti a tale data, l’ammontare minimo degli investimenti non dovrà essere inferiore a 15 milioni di euro (art. 8, commi 6 e 7, Legge n. 130/2022).

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione (silenzio assenso), da parte dell’Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.
Secondo la legge (lo stesso articolo 11 della legge 212/2000) non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell’articolo 5, comma 2.

L’Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 11 (testo attuale) non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Ora, la legge delega fiscale, già approvata in bozza dal Consiglio dei Ministri, tenta di mettere ordine. All’articolo 10 sexies del citato Decretosi dice che l’Amministrazione fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione delle disposizioni tributarie mediante la consulenza giuridica, circolari, consulenza giuridica, interpello e consultazione semplificata.
Le circolari, tratteranno questioni di particolare rilevanza, specialmente nel periodo di prima applicazione della norma, o saranno utilizzate per dare istruzioni operative agli uffici.

La consulenza giuridica, invece, solo si richiesta, fornisce ad Enti pubblici e privati chiarimenti interpretativi. La consultazione semplificata, invece, consente alle persone fisiche ed ai contribuenti di minore dimensione di avvalersi, gratuitamente, dei servizi telematici dell’Amministrazione Finanziaria per trovare soluzione ai propri problemi fiscali concreti attraverso la produzione delle documentazione prodotta dall’Amministrazione finanziaria.

Ed infine abbiamo il nuovo “interpello” (art. 11), questo subordinato al pagamento di un contributo che sarà determinato in seguito, nonché a un precedente utilizzo della “consultazione semplificata”. In base a questo nuovo istituto (interpello) il contribuente può interpellare l’Amministrazione finanziaria su fattispecie concrete e personali:
a) sulla disposizioni tributarie, quando esistono condizioni di obiettiva incertezza,
b) sulla corretta qualificazione di fattispecie alla luce di disposizioni tributarie ad esse applicabili,
c) sulla disciplica dell’abusi del diritto riferita ad una fattispecie specifica,
d) sulla possibilità della disapplicazione delle disposizioni tributarie che, per evitare comportamenti elusivi, limitano detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ecc., fornendo però all’Amministrazione la prova che i detti comportamenti elusivi non possono accadere,
e) sulla sussistenza delle condizioni riguardanti l’idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali,
f) sulla sussistenza delle condizioni degli elementi probatori richiesti dall’articolo 24 bis del Tuir, ossia in caso di opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia.

Anche in questo caso, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere entro 90 giorni (termine sospeso durante il mese di agosto) e, in caso negativo, il silenzio equivale a condivisione della soluzione proposta (silenzio assenzo).
Importante disposizione è quella contenuta al 7^ comma del citato articolo 11, disposizione secondo la quale, facendo chiarezza su un argomento finora molto discusso, le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

L’auspicio è che i tanto attesi Testi Unici, destinati a fare chiarezza sulle norme tributarie ed assicurare la certezza del diritto, rendano superflua ogni richiesta di chiarimenti o di interpelli (peraltro è veramente un assurdo l’esistenza di interpelli a pagamento), mettendo il contribuente subito nelle condizioni di applicare semplicemente tutte le disposizioni fiscali esistenti, senza ricorrere a chiarimenti, interpelli ecc.

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