Iva, dall’Ue via libera al rinnovo dello split payment - QdS

Iva, dall’Ue via libera al rinnovo dello split payment

Salvatore Forastieri

Iva, dall’Ue via libera al rinnovo dello split payment

mercoledì 23 Agosto 2023

Nuova scadenza fissata al 30 giugno 2026: il regime si applica per cessioni di beni e prestazioni di servizio allo Stato

ROMA – Il ministero Economia e Finanze (Mef), con una sua nota n. 75 del 9 maggio scorso, ha annunciato il via libera della Ue per un ulteriore rinnovo dello split payment, ossia il regime della “scissione dei pagamenti”, in scadenza al 30 giugno 2023, ma destinato a permanere per altri tre anni, ossia fino al 30 giugno 2026.
Ora c’è pure l’ok ufficiale del Consiglio Europeo della UE il quale, con Decisione n. 1552 pubblicata nella G.U. UE del 27 luglio scorso, a scadenza già superata, autorizza appunto l’Italia a mantenere lo split payment fino a tutto il 2026, nei confronti degli stessi soggetti attualmente previsti. Probabilmente, dal 1^ luglio 2025 saranno escluse le operazioni nei confronti delle società quotate in borsa.

Giova ricordare che il citato regime speciale è stato introdotto con la legge di Stabilità 2015, a partire dal 1° gennaio 2015. è stato autorizzato con decisione di esecuzione 2017/784 del Consiglio Ue, successivamente modificata con decisione di esecuzione 2020/1105 dello stesso Consiglio Ue. Tale regime, previsto dall’articolo 17 ter del Dpr 633/1972, avente chiaramente una funzione antievasione (come il reverse charge), si applica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti degli enti pubblici. Con il Decreto Mef del 23 gennaio 2015, è stata data attuazione a tali disposizioni.

Già, dal 1° gennaio 2015, rientravano nel particolare regime le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, sia che agiscano nelle loro vesti istituzionali, sia in qualità di enti commerciali, tranne il caso in cui si tratti di compensi per prestazioni di servizi in cui l’ente pubblico, in qualità di sostituto d’imposta, effettua ritenute alla fonte.

Con l’art.1 del Dl 50/2017, però, a partire dal 1^ Luglio 2017, il meccanismo dello split payment è stato esteso nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali, nonchè nei confronti di società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana. Inoltre, sempre dalla stessa data, si applica anche alle operazioni assoggettate dall’Ente pubblico a ritenuta alla fonte.

Split payment, in un elenco pubblicato dal Mef i soggetti pubblici nei confronti dei quali si applica

I soggetti “pubblici” nei confronti dei quali si applica lo split paymant risultano, comunque, da un apposito elenco pubblicato annualmente dal Mef. In ogni caso, a richiesta di cedenti o prestatori, i cessionari o committenti devono rilasciare un documento attestante l’applicabilità della scissione dei pagamenti.

Con il regime dello split payment, il prestatore o cedente emette fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” e con le consuete modalità ordinarie. L’Iva, però, non viene incassata dal fornitore, ma viene versata direttamente dall’ente pubblico. In sede di registrazione della fattura, dunque, l’Iva verrà annotata nel registro Iva vendite ma non ricadrà nella liquidazione periodica. L’esigibilità dell’imposta resta ancorata al momento in cui il corrispettivo della fattura viene pagato al fornitore. L’Ente pubblico, tuttavia, ha la possibilità di optare per l’esigibilità anticipata, al momento in cui ricevono la fattura. Il versamento dell’Iva deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo alla data in cui scatta l’esigibilità della stessa.

Più in particolare, ai sensi dell’articolo 4 del citato DM 23/1/2015, l’Ente pubblico ha la possibilità di versare l’imposta:
– entro il giorno 16 di ogni mese in relazione all’ammontare dell’Iva divenuta esigibile nel mese precedente;
– in ciascun giorno del mese in relazione alle fatture la cui imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
– per singola fattura la cui imposta è divenuta esigibile.

L’Iva da split payment non è compensabile e si versa utilizzando appositi codici tributo (risoluzione n. 15/E/2015) e con una delle seguenti modalità: le Pubbliche amministrazioni titolari di conto corrente presso Banca d’Italia versano l’Iva con il modello F24 Enti Pubblici; le Pubbliche amministrazioni titolari di conto corrente presso banche convenzionate o Poste Italiane versano l’Iva, ai sensi dell’art.17 del DLgs 241/1997 (versamento unitario).

C’è da dire, comunque, che con l’avvento della fatturazione elettronica generalizzata (con pochissime eccezioni) questo sistema antievasione potrebbe forse essere divenuto superfluo.

Anche su questo argomento la riforma tributaria, il cui disegno di legge delega è già all’esame del Parlamento, sta prestando la dovuta attenzione, magari anticipandone la fine prima ancora del 30 giugno 2026, ossia prima della scadenza oggi autorizzata dalla Ue.

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