Al mediatore spetta la provvigione - QdS

Al mediatore spetta la provvigione

Attardi Sebastiano

Al mediatore spetta la provvigione

martedì 07 Novembre 2023

Cosa è indispensabile ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione

“Pur non essendo necessario, ai fini del diritto del mediatore al pagamento della provvigione, che questi abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa e sino all’accordo definitivo, è tuttavia indispensabile che la messa in relazione delle parti, ad opera del mediatore, costituisca l’antecedente necessario per pervenire alla conclusione dell’affare”.
È questo il principio di diritto affermato dalla Corte d’Appello di Napoli e successivamente confermato dalla Cassazione Civile con una vecchia sentenza n. 21095 del 16 Settembre 2013.

Nel caso in esame era avvenuto che un mediatore napoletano aveva citato in giudizio rispettivamente l’acquirente ed il venditore di un immobile, per sentirli condannare al pagamento della provvigione dovuta per l’attività di mediazione che aveva svolto.
In particolare, affermava d’aver fatto visitare, come da relativo mandato, l’alloggio in questione all’acquirente, senza che poi le parti gli avessero corrisposto la provvigione pattuita.
Il convenuto, dal canto suo, eccepiva d’avere acquistato l’immobile con la mediazione di altro soggetto, al quale era stato regolarmente corrisposto il compenso.

Nella fattispecie in esame, il primo mediatore s’era limitato esclusivamente a far visionare l’immobile e, pertanto, la conclusione della vendita è stata indipendente dal suo intervento. In sostanza, il predetto mediatore non ha favorito alcuna relazione o messa in contatto tra le parti, né ha avviato alcuna trattativa.

Tale conclusione è stata condivisa dalla Suprema Corte, secondo cui la sentenza di secondo grado è incensurabile dal momento che essa ha specificato, adeguatamente, i motivi che l’hanno indotta a ritenere che l’attività dell’attore non avesse avuto alcuna efficacia causale nella conclusione dell’affare, dal momento che non risultava aver messo in contatto fra di loro le parti, né che avesse iniziato una trattativa; attività quest’ultima, posta in essere, invece, da un altro mediatore al quale fu regolarmente corrisposta la provvigione.

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