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Priorità agli interni e non solo, cosa cambia con il nuovo Codice degli Appalti in Sicilia

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Priorità agli interni e non solo, cosa cambia con il nuovo Codice degli Appalti in Sicilia

Simone Olivelli  |
martedì 19 Dicembre 2023

Dai compensi ai ruoli: ecco le novità sulla gestione delle gare d'appalto in Sicilia.

Precedenza alle valutazioni dei funzionari pubblici rispetto al parere degli esperti esterni. Anche in Sicilia, così come nel resto d’Italia, le proposte tecniche presentate come migliorie ai progetti che saranno al centro delle gare d’appalto saranno giudicate innanzitutto dal personale interno alla Regione e alle stazioni appaltanti che a essa si rivolgeranno per l’individuazione degli aggiudicatari. La novità rientra tra le modifiche del nuovo Codice degli Appalti – divenuto legge in primavera ma che in Sicilia è stato recepito a ottobre con la legge regionale 12/2023 – e punta a dare maggior peso alle considerazioni di chi opera all’interno degli enti direttamente interessati alle opere pubbliche, nel convincimento che ciò possa portare a comprendere meglio quali siano gli aspetti che realmente migliorano i progetti da realizzare.

La nuova disciplina è stata presentata nel dettaglio a inizio mese, con un decreto dell’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Alessandro Aricò.

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Codice degli Appalti in Sicilia, nuova centrale unica per i lavori pubblici

La legge regionale approvata dall’Ars nei mesi scorsi e salutata con soddisfazione dal Governo Schifani introduce una nuova centrale unica di committenza, oltre quella incardinata all’interno dell’assessorato all’Economia e con competenza sull’acquisizione di servizi e forniture. Compito della nuova struttura, che si avvarrà degli Urega, sarà quello di occuparsi delle procedure per i lavori pubblici e i servizi di architettura e ingegneria.

Organizzata in una struttura regionale e sezioni territoriali, gestirà anche le gare d’appalto bandite da quelle stazioni appaltanti che non hanno lo status di stazioni “qualificate” così come previsto dal nuovo Codice degli Appalti. Ad avere la necessità di ricorrere alla nuova centrale saranno, per esempio, buona parte dei Comuni dell’isola, ogni volta che dovranno indire una gara di un valore superiore al mezzo milione di euro.

La discrezionalità nelle scelte

Il tema delle commissioni giudicatrici, chiamate a esprimersi quando gli appalti vengono aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è finito spesso al centro delle polemiche. Il motivo è semplice: a differenza di quando le ditte sono chiamate a presentare soltanto un ribasso percentuale sulla somma fissata a base d’asta, a essere valutate in questi casi sono anche le proposte che i singoli partecipanti sviluppano partendo dal progetto condiviso dalla stazione appaltante. A definire i punteggi, che rimandano a una griglia pubblicata in precedenza dalla stazione appaltanti, sono i commissari.

Sulla carta il giudizio, per quanto discrezionale, dovrebbe rispecchiare la capacità di rispondere al meglio alle esigenze della collettività. Tuttavia, in un settore come quello degli appalti pubblici che in Italia storicamente è permeabile alla corruzione, proprio il meccanismo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato criticato in quanto consentirebbe una maggiore libertà di pilotare l’aggiudicazione.

Dagli esperti ai funzionari

Con il nuovo Codice degli Appalti, il ruolo svolto in passato dagli esperti esterni alle amministrazioni pubbliche si riduce notevolmente. A far parte della commissione giudicatrice, che resta composta solitamente da tre membri e sarà costituita di volta in volta da un decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, saranno dirigenti in servizio all’Assessorato alle Infrastrutture ma anche dirigenti e funzionari sia di rami diversi dell’amministrazione regionale che di altri enti pubblici. Il terzo componente, invece, proverrà dalla stazione appaltante che si è rivolta alla Regione per l’espletamento della gara e – novità assoluta – potrebbe essere anche lo stesso responsabile unico del procedimento, che di conseguenza si occuperebbe non solo della parte strettamente amministrativa della procedura ma interverrebbe anche nel processo di selezione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda gli esperti esterni, saranno coinvolti nel caso in cui la stazione appaltante, esplicitando i motivi della richiesta, richiederà che la commissione giudicatrice sia composta non da tre ma da cinque figure e quando, causa indisponibilità, sarà impossibile designare funzionari.

Nuovo Codice degli Appalti, i compensi dei commissari

Fino all’approvazione del nuovo Codice degli Appalti in Sicilia, a percepire i compensi per lo svolgimento del ruolo di commissari erano gli esperti esterni e i presidenti delle commissioni giudicatrici individuati tra i dirigenti e i funzionari pubblici; adesso, invece, le nuove disposizioni prevedono che i compensi siano “da corrispondere a ciascun componente della commissione giudicatrice, oltre Iva ed oneri riflessi”.

L’importo degli stessi è rimasto uguale: si va dai 3mila ai 10mila a commissario, con una fascia intermedia da 6mila. A cambiare, invece, è il criterio da utilizzare per quantificare il compenso: non conterà più il numero delle imprese ammesse alla valutazione della proposta tecnico-economica, ma il valore della gara. Gli scaglioni previsti vanno da mezzo milione alla soglia comunitaria di poco superiore ai cinque milioni; da quest’ultima fino a 20 milioni di euro; mentre sopra i 20 milioni si entrerà nella fascia che prevede la retribuzione di 10mila euro a commissario.

Le cifre, tuttavia, continueranno a essere soggette a decurtazione nel caso in cui le procedure dovessero concludersi non nei termini previsti. Il decreto di Aricò conferma, infatti, una riduzione del 30% quando il ritardo sia pari al doppio del termine assegnato e della metà se l’aggiudicazione arriverà ancora più tardi.

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