Pagamento Irap per studi associati, interviene la Corte di Cassazione - QdS

Pagamento Irap per studi associati, interviene la Corte di Cassazione

Salvatore Forastieri

Pagamento Irap per studi associati, interviene la Corte di Cassazione

giovedì 05 Maggio 2022

Ordinanza 13129/’22: non dovuto se il reddito è frutto del lavoro esclusivo di ciascun professionista. Sulla presunta iniquità del tributo regionale dibattito, politico e non, ancora aperto

ROMA – Come è noto, la questione Irap è stata sempre oggetto di grosso ed aspro dibattito, politico e non, visto che si tratta di un tributo regionale il quale, colpendo essenzialmente la componente lavoro del reddito delle attività produttive, appare molto iniquo.

Peraltro, uno dei presupposti del tributo, anche per i professionisti, ossia l’esistenza di una autonoma organizzazione, è stato frutto di numerosissime interpretazioni che, nella maggior parte dei casi, quanto meno fino alla nota sentenza della Corte di Cassazione n. 9451 del 10 maggio 2016, ha creato moltissimo contenzioso in quanto si riteneva di assoggettare ad Irap anche professionisti senza una vera organizzazione, come i medici che si avvalgono di una segreteria dipendente, e basta.

Il Comma 8, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (la legge di Bilancio per il 2022), però, è intervento in modo significativo, anche se non determinante, in materia di Irap, abolendo il tributo, a decorrere dal 1^ gennaio 2022, per gli imprenditori individuali e per gli artisti e professionisti (esclusi quelli che svolgono l’attività in forma associata).

Per la verità, allora ci si aspettava un intervento sull’Irap più consistente, ma evidentemente la “copertura finanziaria” del provvedimento non lo ha consentito.

Qualcuno, peraltro, ha visto in questa nuova norma una palese ingiustizia, specialmente dal punto di vista della ragionevolezza, avendo operato una distinzione ed un diverso trattamento tra i soggetti che operano singolarmente e quelli, come i professionisti associati, che operano in diversa forma.

Ora, però, la corte di Cassazione, con ordinanza n. 13129 del 27 aprile 2022, di segno completamente diverso da altre pronunce sull’argomento, ha stabilito che lo studio associato non è tenuto al pagamento dell’Irap qualora il reddito sia frutto esclusivo del lavoro personale di ciascun professionista.
Occorre dimostrare, tuttavia, che nonostante l’esistenza dello studio associato, i singoli professionisti abbiano realizzato il loro reddito esclusivamente con il frutto dal loro singolo lavoro autonomo.

In pratica, secondo la Cassazione, è necessario che venga fornita la prova che i singoli professionisti, di fatto, hanno svolto il loro lavoro non in modo associato (in quanto il vincolo associativo non si è realizzato), non assumendo rilievo la semplice esistenza dello “studio associato”, circostanza la quale, come è noto, ordinariamente esclude invece i professionisti associati dalla norma (la legge 30 dicembre 2021 n. 234) che ha abolito l’Irap per alcune categorie di contribuenti.

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