Parzialità assegno versato al minore - QdS

Parzialità assegno versato al minore

Sebastiano Attardi

Parzialità assegno versato al minore

martedì 16 Luglio 2019

Il caso: la Corte d’ Appello di Genova, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale Penale di Genova, condannava Luigi Fortuna alla pena di mesi tre di reclusione ed Euro 450 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore Michele.

Nello specifico, il padre aveva provveduto a versare al figlio delle somme ridotte, a causa del suo stato di disoccupazione, di circa 200 euro al mese, mentre il tribunale aveva posto a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 350 per il mantenimento del predetto figlio. Al tempo stesso, però, aveva versato la rata di mutuo di circa 550 euro al mese per la casa di abitazione in cui abitava il figlio con la madre, oltre alle spese condominiali pari ad Euro 280 a bimestre.

L’imputato ricorre in Cassazione avverso la condanna, deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 570 c.p., ed il vizio della motivazione per illogicità e contraddittorietà. Infatti, i parziali versamenti dell’assegno di mantenimento – insieme al pagamento delle rate del mutuo gravante sull’immobile oltre al pagamento delle rate condominiali – escluderebbero la sussistenza dello stato di bisogno del figlio minore, al quale non erano mai mancati i mezzi di sussistenza.

Per la Suprema Corte il ricorso risulta essere fondato in quanto quando vi sia stata, una parziale contribuzione come nel caso in esame, è necessario verificare se al figlio minore siano venuti a mancare effettivamente i mezzi di sussistenza, per effetto della suddivisione del relativo onere economico che grava su entrambi i genitori. Ed invero, dalla deposizione resa dalla madre emerge che il padre avrebbe versato mensilmente € 200 in contanti, confermando così che il predetto ha comunque fornito un proprio contributo al mantenimento del figlio, seppure inferiore all’importo di 350 Euro, determinato dal Tribunale per i minorenni.

Da ciò deriva che la violazione dell’obbligo di assistenza, per integrare il reato di cui all’art. 570 c.p., comma 2, deve essere tale da avere fatto mancare i mezzi di sussistenza al minore. Diversamente – conclude la Cassazione – il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico, per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli previsto dall’art. 570 bis c.p., non ricorre solo per effetto del mancato versamento integrale dell’assegno di mantenimento, determinato in sede civile(Suprema Corte, sentenza n. 26993/2019).

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