Piattaforme commerciali on line, comunicazioni fiscali entro il 15 febbraio - QdS

Piattaforme commerciali on line, comunicazioni fiscali entro il 15 febbraio

Forastieri Salvatore

Piattaforme commerciali on line, comunicazioni fiscali entro il 15 febbraio

Salvatore Forastieri  |
sabato 03 Febbraio 2024

Dlgs n. 32/2023: slitta il termine entro il quale i gestori dovranno trasmettere i propri dati all’Agenzia delle Entrate. In caso di omissione, l’Amministrazione finanziaria applica una sanzione che va da 3.000 a 31.500 euro

ROMA – Slitta al 15 febbraio 2024 il termine entro il quale i “gestori di piattaforme”, ossia i gestori di siti web, software accessibili agli utenti e relative applicazioni attraverso i quali gli stessi gestori svolgono direttamente o indirettamente un’attività “pertinente” per gli stessi utenti, devono comunicare i dati richiesti dagli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023.

Il citato Decreto legislativo n. 32/23 è stato emanato in attuazione delle disposizioni dell’Unione Europea (Direttiva DAC 7) al fine di consentire il collegamento con gli Enti fiscali di tutti i Paesi allo scopo di evitare evasione d’imposta.

Al decreto ha fatto seguito il relativo Provvedimento di attuazione emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, numero 406671 del 20 novembre 2023 e, il 30 gennaio scorso, il Provvedimento dello stesso Direttore dell’Agenzia n. 22931 che ha previsto il breve slittamento del termine.

Per attività “pertinente” si intende l’attività, svolta a fronte di uno specifico corrispettivo, di locazione beni immobili, di servizi personali, di vendita di beni e di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
In base ai citati provvedimenti (il Decreto legislativo ed i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate) si prevede che il suddetto “gestore di piattaforme”, che svolge la cennata attività, è obbligato a comunicare all’Agenzia delle Entrate, direttamente od anche tramite i professionisti abilitati, entro la ordinaria scadenza del 31 gennaio (quest’anno postergata al 15 febbraio), i seguenti dati:
a) il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione; b) l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione; c) le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 32/23; d) il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c).

In questo modo, verranno resi noti a tutti i Paesi della UE i redditi conseguiti dai clienti nello svolgimento delle attività precedentemente elencate.
In caso di omissione della comunicazione, si applica la sanzione che va da 3.000 a 31.500 Euro.

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