Poca chiarezza su definizione dei “controlli formali” - QdS

Poca chiarezza su definizione dei “controlli formali”

Salvatore Forastieri

Poca chiarezza su definizione dei “controlli formali”

martedì 28 Marzo 2023

Sono quelli previsti dall’art. 36 ter Dpr 600/73 per verificare se c’è un’irregolarità o un mero errore dell’ufficio. Per questa tipologia possibile la rateizzazione ma non il ravvedimento speciale

ROMA – Come è noto, il prossimo 31 marzo, salvo eventuali proroghe, scade il termine per il primo (o unico) versamento dell’importo dovuto per la definizione:
a) delle irregolarità formali (art. 1 commi 166-173 Legge 197/2022);
b) per la definizione delle violazioni sostanziali (“ravvedimento speciale” commi 174-178);
c) per la definizione dei vecchi istituti definitori ancora pendenti (c. 219-221).

Come è pure noto, le definizioni agevolate previste dalla citata legge 197/2022 (Legge di Bilancio per il 2023) non sono solo queste.
C’è lo Stralcio (abbandono automatico) delle cartelle, e più precisamente i carichi iscritti a ruolo nel periodo 1/1/2000 – 31/12/2015, d’importo non superiore a 1.000 Euro (c. 222-230);
C’è la “rottamazione” della cartelle (carchi affidati all’agente della riscossione dal 1/1/2000 al 30 giugno 2022); (c. 231-251)
C’è l’adesione agevolata agli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate non ancora impugnati, notificati entro il 31 marzo 2023 e sempre che non sia scaduto il termine per il ricorso (c. 179-185);
C’è la definizione delle liti pendenti alla data del 1 gennaio 2023 (c.186-205);
C’è la conciliazione agevolata fuori udienza degli atti di accertamento dell’Agenzia delle Entrate pendenti alla data del 1/1/2023;
C’è la rinuncia ai ricorsi in Cassazione pendenti alla data del 1/1/2023;
C’è anche la definizione degli “avvisi bonari” (i controlli automatizzati) inviati ai contribuenti ai sensi degli articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72, relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, definibili col pagamento del tributo dovuto, degli oneri previdenziali, degli interessi e di una sanzione pari al 3% (c. 153-159).

Manca, però, nel testo normativo di cui ora si è detto, al contrario degli avvisi ex articolo 36 bis e 54 bis, una disposizione che consenta di definire i cosiddetti “controlli formali”, quelli previsti dall’articolo 36 ter del Dpr 600/73, che vengono portati a conoscenza dei contribuenti per verificare l’effettiva irregolarità (ed in questo caso la citata norma prevede il pagamento del tributo con la sanzione ridotta a due terzi) oppure se si è trattato di un semplice errore dell’ufficio, errore evidentemente definibile dall’ufficio stesso in autotutela.

Ma, come già detto, nel caso in cui l’avviso ex articolo 36 ter contenga effettivamente una pretesa tributaria legittima, a parte la definizione prevista dalla norma originaria contenuta nel Dpr. 600/73, pare che non ci sia alcuna possibilità di definizione agevolata come quelle precedentemente citate.
Invero, se da un “controllo formale”, come la verifica della documentazione che giustifichi la deduzione operata, emerge che l’imposta è stata veramente evasa, la violazione “sostanziale” è evidente.
E proprio per questo, ad avviso di chi scrive, dovrebbe rientrare nel “ravvedimento speciale” di cui ai commi 174-178, con il pagamento entro il 31 marzo prossimo del tributo, accessori, più la sanzione ridotta ad un diciottesimo del minimo edittale e pure con la possibilità d una dilazione in otto rate.

Ma l’Agenzia delle Entrate non la pensa così. Con la Circolare n.6 del 20 marzo 2023, tra l’altro, al punto 3.3, alla domanda se è possibile avvalersi del ravvedimento speciale per le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600 del 1973, ha risposto che non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e 54-bis del Dpr n. 633 del 1972. Per beneficiare della regolarizzazione in esame, inoltre, è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973.

Pertanto, le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600 del 1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate. La notifica del citato atto, invbece, impedisce la definizione agevolata. E questo è assolutamente condivisibile.
Per lo stesso motivo precedentemente detto, però, secondo l’Agenzia non è definibile l’avviso ex art. 36 ter, in quanto si tratterebbe di violazione già constatata e contestata. C’è però la possibilità di rateizzare fino a 20 rate.

Anche nella precedente circolare n. 2 del 27 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate aveva già affermato che “Per beneficiare della regolarizzazione in esame è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600 del 1973”.
Ma tale interpretazione non pare sia tanto pacifica.

Se l’accertamento “parziale” notificato impedisce la definizione ex commi 174 e seguenti, non altrettanto dovrebbe dirsi con riguardo all’avviso del controllo formale (36 ter), documento che non dovrebbe essere considerato un atto con il quale si fa formalmente contestare, con la notifica, una violazione sostanziale (evasione), rappresentando, invece, solo l’invito al contribuente a verificare la regolarità di quanto è emerso attraverso l’esame (formale) della documentazione fatta dall’ufficio.

Quindi, seguendo questa interpretazione, anche una violazione, oggetto solo dell’avviso ex art. 36 ter potrebbe rientrare tra le violazioni definibili con il “ravvedimento speciale”, coil pagamento del tributo, interessi e sanzione ridotta ad 1/18 del minimo.
Ma chissà. Intanto sembra che la data del 31 marzo prossimo sia destinata a slittare. Speriamo che sul punto di cui prima si è detto sia fatta chiarezza, possibilmente legislativa.

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