Processo tributario: termini sospesi nel mese di agosto - QdS

Processo tributario: termini sospesi nel mese di agosto

web-sr

Processo tributario: termini sospesi nel mese di agosto

Salvatore Forasteri  |
martedì 01 Agosto 2023

Durante questi 31 giorni di sospensione feriale, tutte le scadenze processuali si interrompono, senza alcun pregiudizio per i termini di decadenza e prescrizione

ROMA – Processo tributario: termini sospesi nel mese di agosto Come ogni anno, d’estate, la giustizia va parzialmente in ferie. Sono sospesi, infatti, durante tutto il mese di agosto, tutti i termini relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative, compresa la giurisdizione tributaria, quindi anche tutti i termini riguardanti il processo tributario.

Durante questi 31 giorni di sospensione feriale, tutte le scadenze processuali si interrompono, senza alcun pregiudizio per i termini di decadenza e prescrizione. Si tratta di una sospensione che opera di diritto ed è quindi irrinunciabile. Era stato l’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 che aveva i previsto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali.

Tale termine, originariamente, iniziava il 1° agosto e finiva il 15 settembre ed era quindi di 46 giorni. Ma, a seguito della modifica apportata dall’articolo 16 della legge n. 162 del 2014, a partire dal 2015, è diventato di solo di 31 giorni.

Secondo l’attuale versione dell’articolo 1 della citata legge 742/69, quindi, “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Pertanto, fatta salva la citata sospensione di 31 giorni del mese di agosto, se il decorso dei termini inizia durante il periodo di sospensione, il “dies a quo” del termine dell’adempimento è posticipato alla fine del tale periodo.

La sospensione di cui stiamo parlando riguarda, tra l’altro, anche il termine per la proposizione del ricorso o dell’appello in Corte di Giustizia Tributaria, nonché quello per la costituzione in giudizio, per il reclamo/mediazione e per l’accertamento con adesione. Riguarda anche i termini per il deposito presso le segreterie delle Commissioni tributarie di documenti e memorie illustrative. Attenzione, con il 1^ settembre, tutta la macchina giudiziaria riprende a funzionare

Tag:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017