Rottamazione quater, no a credito Iva in compensazione - QdS

Rottamazione quater, no a credito Iva in compensazione

Salvatore Forastieri

Rottamazione quater, no a credito Iva in compensazione

martedì 11 Luglio 2023

Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta al quesito di un contribuente. Pagamento somme dovute possibile mediante domiciliazione, moduli precompilati o allo sportello

ROMA – Con risposta n. 372 del 7 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento al quesito di un contribuente che intendeva utilizzare il proprio credito Iva in compensazione per pagare quanto dovuto per aderire alla “Rottamazione-quater”, ha fornito il proprio parere sostenendo che, in questo caso, la compensazione (con utilizzo del modello F24), non è ammessa dalla legge.
Ha precisato, più in particolare, che l’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252 (le norme che disciplinano la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022) prevede che le somme che risultano dovute ed affidate all’Agente della riscossione nel periodo anzidetto, possono essere estinte, senza corrispondere interessi e sanzioni, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il comma 232, ricorda sempre l’Agenzia, stabilisce poi che il pagamento delle somme (di cui al comma 231) è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Quindi, il pagamento derivante dalla “Rottamazione quater”, può essere effettuato solo:
“a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241;
b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241;
c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione”.

Giova ricordare, al riguardo, che è già scaduto (il 30 Giugno scorso) il termine per la presentazione telematica (sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it) dell’istanza di rottamazione (Quater), mentre è slittato al 30 settembre 2023 il termine entro il quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute con l’indicazione degli importi da versare per il perfezionamento della Definizione agevolata.

Come già detto, in caso di rateizzazione delle somme dovute per la definizione agevolata, la legge prevede che l’importo complessivo può essere versato in un’unica soluzione, oppure dilazionandolo in un massimo di 18 rate in 5 anni.
Le prime due rate, comunque, dovranno essere di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, e scadranno rispettivamente il 31 ottobre (come stabilito dal D.L. n. 51/2023) ed il 30 novembre 2023. Le restanti rate, tutte dello stesso importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale dal 1° novembre 2023 saranno dovuti interessi al tasso del 2 per cento annuo.
È pure importante ricordare che, con risposta a interpello, n. 364 del 30 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate, nel rendere chiarimenti in merito alla disciplina della definizione fiscale dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ha pure precisato che non è sufficiente il pagamento della prima rata per considerare avvenuta e perfezionata la “rottamazione”.

È necessario, quindi, per considerare definita la pendenza con il fisco, il pagamento integrale e tempestivo di quanto previsto dalla Legge. Tale risposta ad interpello, la n. 364/2023, dice – tra l’altro – chiaramente, che “Dall’esame della normativa richiamata, è di tutta evidenza come la definizione in parola si “perfezioni solo all’esito dell’integrale pagamento delle somme dovute, circostanza che determina la definitiva estinzione del debito residuo e dell’eventuale giudizio pendente”.

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