Statuto diritti del contribuente, ecco cosa cambia - QdS

Statuto diritti del contribuente, ecco cosa cambia

Salvatore Forastieri

Statuto diritti del contribuente, ecco cosa cambia

venerdì 12 Gennaio 2024

Legge delega di riforma tributaria (n. 111/2023), i Dlgs nn. 219 e 220 del 2023 introducono importanti novità. Si applicherà anche alle Regioni e ai Comuni. Notificazione e iscrizioni a ruolo, più tutele per i cittadini

ROMA – Abbiamo già illustrato, dalla pagine di questo Quotidiano, le novità più importati contenute nei Decreti legislativi numeri 219 e 220 del 30 dicembre 2023, entrambi pubblicati in data 3 gennaio 2024, emanati in attuazione della Legge delega sulla Riforma tributaria n. 111 del 9 agosto 2023. I cennati decreti legislativi riguardano il primo le modifiche dello Statuto di Diritti del Contribuente ed il secondo le modifiche al Contenzioso Tributario.

Le modifiche più significative apportate allo Statuto dei Contribuenti ed alla normativa sul Contenzioso, di cui abbiamo già parlato, sono quelle riguardanti l’obbligatorietà del “contraddittorio preventivo”, la nuova versione della “autotutela” con la possibilità di impugnare l’eventuale rigetto dell’istanza, l’istituzione di un solo Garante del Contribuente Nazionale al posto degli attuali Garanti regionali, l’abrogazione dell’istituto della “mediazione tributaria”.
Ma le novità non sono solo queste.

Le novità che riguardano lo Statuto dei Contribuenti

Questa volta passiamo ad illustrare altre delle numerose novità, alcune pure particolarmente importanti sul piano della giustizia tributaria, contenute nel Decreto legislativo n. 219 riguardante le modifiche della Legge 212 del 27 luglio 2000 (lo Statuto dei Contribuenti). Gli articoli citati alla fine di ogni punto trattato riguardano il nuovo “articolato” della legge 212/2000.
Innanzitutto dalla lettura del nuovo articolo 1 della citata legge 212/2000, vediamo che tutte le disposizioni dello “Statuto”, compreso il nuovo contraddittorio preventivo obbligatorio, si applicano a tutte le Amministrazioni Statali, comprese le Regioni e gli altri Enti locali, puntualizzazione quanto mai importante stante che, finora, certamente male interpretando la legge, molti Comuni ed alcune Regioni ritenevano di non essere obbligati al rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto, specialmente quelle riguardanti il Garante del Contribuente.

Poi troviamo una norma che, modificando il comma 5 dell’articolo 6 dello Statuto, non considera più “nulli”, ma soltanto “ annullabili”, le iscrizioni a ruolo dell’Ufficio senza avere prima invitato il contribuente a fornire i chiarimenti in ordine alle presunte irregolarità riscontrate a seguito del controllo formale delle dichiarazioni.

Ed ancora, modificando l’articolo 7, sempre dello Statuto, si precisa che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi la Giurisdizione tributaria devono essere motivati, a pena di annullabilità, con l’indicazione dei presupposti e dei mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il rilievo dell’ufficio. Inoltre, sono affetti di “nullità” gli atti adottati per difetto assoluto di attribuzione o adottati in violazione o elusione di un giudicato, ovvero ancora quando la nullità è espressamente prevista dalla legge. Tali vizi di nullità possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria e sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio.

Inoltre, non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziali gli elementi di prova acquisiti in violazione di legge oppure oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5 (termini concessi per l’esecuzione delle verifiche), del medesimo Statuto (7 quinquies).

Non sono poi considerate esistenti, e quindi sono inefficaci, le notificazioni avvenute senza gli elementi essenziali oppure effettuate nei confronti di soggetti inesistenti o privi di collegamento con l’effettivo destinatario. Inoltre gli effetti delle notifiche si intendo prodotti solo nei confronti del destinatario e non nei confronti dei coobbligati (7 sexies n.1, 2 e 3).
In base alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto in commento, modificando l’articolo 8 dello Statuto, si chiarisce che la conservazione di tutti i documenti e scritture contabili non può mai eccedere il termine di dieci anni dalla loro formazione e che decorso tale termine l’Amministrazione Finanziaria non può fondare pretese basandosi su tale documentazione (8, n. 1).

È previsto che nel procedimento tributario, a meno che specifiche disposizioni non prevedano diversamente, l’azione dell’Amministrazione può essere esercitata, relativamente a ciascun tributo, una sola volta per ogni periodo d’imposta ((9 bis).

Viene chiarito che in caso di tributi “unionali”, i tributi non sono dovuti quando la precedente interpretazione aveva generato un legittimo affidamento del contribuente (10 c. 2).

Viene affermato, finalmente, che il procedimento tributario deve bilanciare l’interesse erariale con la tutele dei diritti fondamentali del contribuente (nel principio di proporzionalità, applicabile sia per l’accertamento dell’evasione che in caso di elusione), per cui l’azione amministrativa non deve eccedere i fini perseguiti e non deve limitare i diritti del contribuente, oltre quanto strettamente necessario (10 ter).

Modificato il servizio di consulenza dell’Amministrazione Finanziaria e di Interpello

Viene modificato il servizio di consulenza dell’Amministrazione Finanziaria e di Interpello.
Il supporto nell’interpretazione viene fornito dall’Amministrazione Finanziaria attraverso, circolari interpretative, consulenza giuridica, interpello, consultazione semplificata.

La Consulenza giuridica viene offerta dall’Amministrazione Finanziaria, su richiesta, alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti.

La consultazione semplificata

Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, con la “consultazione semplificata”, avvalendosi dei servizi telematici dell’amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta, a una apposita banca dati contenente i documenti di prassi, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
Quando la risposta al quesito non è individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che può presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all’art. 10, c. 2 L. 212/2000, nel senso che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato alle indicazioni. L’utilizzazione del servizio è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello.

Il nuovo istituto dell’“interpello”

Il nuovo istituto dell’“interpello”, invece, riformulato rispetto a quanto precedentemente risultante dall’articolo 11 dello Statuto, prevede che il contribuente può interpellare l’Amministrazione Finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;

b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;

c) disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;

d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;

e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;

f) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’art. 24-bis Tuir.

La presentazione dell’istanza di interpello è in ogni caso subordinata al versamento di un contributo che sarà successivamente determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Viene pure precisato che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l’amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.
L’amministrazione finanziaria risponde alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto nonché quando è obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione.

La risposta, scritta e motivata, che comunque non è un atto impugnabile, vincola ogni organo dell’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte dell’amministrazione.

Quindi, come si può facilmente osservare, oltre al contraddittorio e all’autotutela, altre novità significative sono inserite nella nuova legge ed alcune sono pure particolarmente importanti, specialmente perché tutte puntano a rendere più efficace il principio dell’affidamento e della buona fede, presupposti indispensabili per la tax compliance.

Particolarmente significativo, in tal senso, è la nuova norma contenuta nello Statuto, al nuovo articolo 10 ter, la quale stabilisce espressamente che il procedimento tributario deve bilanciare l’interesse erariale con la tutele dei diritti fondamentali del contribuente (nel principio di proporzionalità, applicabile sia per l’accertamento dell’evasione che in caso di elusione), per cui l’azione amministrativa non deve eccedere i fini perseguiti e non deve limitare i diritti del contribuente, oltre quanto strettamente necessario.

Vedremo come saranno utilizzati dagli Uffici questi principi che, in verità, se da un lato sono nuovi perché espressamente indicati dalla legge, dovrebbero essere nel loro comportamento ormai ben radicati, in forza dei principi costituzionali della capacità contributiva e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

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