Per accedere all’agevolazione, gli interventi devono portare al miglioramento di due classi energetiche. Il costo di questa indagine tecnica è a carico del committente indipendentemente dall’esito
ROMA – Agevolazioni e risparmio non indifferente grazie al Superbonus al 110% per chi vuole effettuare lavori di efficientamento energetico. In questi mesi abbiamo cercato di fare più volte chiarezza sull’attuazione degli interventi e i dubbi riguardanti la fase tecnica. La procedura è abbastanza corposa e articolata, ma rappresenta una ghiotta opportunità per condomìni e proprietari di immobili. Prima dell’affidamento dei lavori, però, è necessaria una cosiddetta fase preliminare per misurare concretamente la possibilità di accedere al superbonus.
Dunque, per poter usufruire delle detrazioni fiscali di cui al decreto-legge 34/2020 (decreto Rilancio) convertito con legge n. 77/2020, è necessario uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica da sottoporre poi all’assemblea del condominio, al committente che non sia un condominio, al proprietario dell’edificio unifamiliare. Il primo passo da fare è consultare in Comune le autorizzazioni edilizie, le planimetrie dell’edificio.
Poi saranno i tecnici a dedicarsi ai rilievi e sopralluoghi per accertarsi dei tipi di interventi da portare a compimento. Tra questi è bene ricordare che per accedere al superbonus devono essere eseguiti gli interventi trainanti che assicurino il miglioramento di due classi energetiche. Quest’ultimo passaggio dovrà essere dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato con dichiarazione asseverata.
Secondo le direttive rese note dall’Agenzia dell’Entrate servono le stime degli interventi da realizzare e la progettazione tecnica, finanziaria e fiscale che devono rispettare i limiti di spesa dei decreti attuativi del Dl 34/2020. Gli studi di fattibilità vengono commissionati a tecnici specializzati, spesso riuniti in studi di progettazione, che si propongono per seguire anche ogni fase dei successivi lavori, la scelta delle imprese ed a chi cedere il relativo credito.
Il costo dello studio è a carico del committente, indipendentemente dall’esito e che generalmente corrisponde ad una certa somma per ogni unità immobiliare. Ma vi sono anche alcune aziende che offrono gratuitamente questi studi a condizione di vincolare gli interventi successivi al loro contratto di appalto.
Dunque, ricapitolando, il Superbonus spetta solo a interventi messi in atto dai condomìni, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, dagli Istituti autonomi case popolari (Iacp), dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ma il Superbonus è solo l’ultima delle agevolazioni che lo Stato ha messo a disposizione della cittadinanza. E considerate le difficoltà nel rispettare tutti i criteri previsti, si potrà fare affidamento ad altre misure per interventi mirati sulle proprie strutture.
Bonus Casa
Il bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio con limite massimo di spesa di 96.000 euro. Detrazione ripartita in 10 anni (invece dei 5 previsti dagli interventi previsti dal Decreto Rilancio). Bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati. Bonus verde, detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute nel 2020 per i seguenti interventi: sistemazione a verde di aree scoperte e realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Ecobonus al 50% e al 65% per pannelli solari vedi guida a questo link, al 65% per caldaie a condensazione.
Bonus facciate al 90% per tinteggiatura o rifacimento delle facciate solo in caso di interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio. Bonus infissi del 50% in caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi che migliorino la prestazione energetica dell’edificio e rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K), riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
Bonus pompa di calore del 65% per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza.
E infine sismabonus, la detrazione è elevata dal decreto rilancio al 110%, purché gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4. Questi interventi di adeguamento danno diritto alla detrazione del 90% sull’acquisto di una polizza assicurativa anticalamità.
Twitter: @AntoninoLoRe