Tutino Delisi: "Uno strumento per la tutela degli interessi dello Stato" - QdS

Tutino Delisi: “Uno strumento per la tutela degli interessi dello Stato”

Francesco Sanfilippo

Tutino Delisi: “Uno strumento per la tutela degli interessi dello Stato”

giovedì 14 Dicembre 2023

Forum con Giuseppina Tutino Delisi, avvocato distrettuale dello Stato di Palermo

Un confronto su questioni strutturali e non contingenti: ospite di questo Forum con il QdS, alla presenza del direttore Carlo Alberto Tregua, l’avvocato distrettuale dello Stato di Palermo Giuseppina Tutino Delisi.

Quali sono i compiti dell’Avvocatura dello Stato?
“L’Avvocatura tutela in sede giudiziaria gli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e di altri Enti ammessi al patrocinio. Assiste, consiglia e difende in via esclusiva e organica le Amministrazioni statali, ivi inclusi gli Organi costituzionali e le Autorità amministrative indipendenti, insieme alle Regioni a statuto speciale. Essa può inoltre assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non statali. Può assumere anche il patrocinio delle organizzazioni internazionali, degli Stati esteri, nonché dei dipendenti chiamati nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e causa di servizio. Questo avviene se le amministrazioni o gli enti patrocinati ne facciano richiesta e l’Avvocato Generale ne riconosca l’opportunità”.

Quali interessi dello Stato sono tutelati dall’Avvocatura?
“Nell’ordinamento italiano la tutela legale degli interessi, patrimoniali e non patrimoniali dello Stato, è istituzionalmente attribuita a un corpo di giuristi specializzati. Essi sono chiamati a svolgere la loro attività quando la cura dell’interesse pubblico richieda di promuovere o sostenere una controversia giudiziaria. Ovvero, la cura dell’interesse pubblico comporti l’adozione di una determinazione che implichi l’applicazione di regole giuridiche. Tale scelta offre innegabili vantaggi che la rendono attuale ancora oggi, quali la considerazione unitaria degli interessi dello Stato, che possono trascendere l’esito della singola causa. Altri vantaggi riguardano l’unità di indirizzo nell’attività difensiva o la visione complessiva delle problematiche della funzione amministrativa. Inoltre, offre una costante integrazione tra attività consultiva e contenziosa e la notevole riduzione degli oneri di assistenza legale”.

La legge garantisce l’autonomia all’Avvocatura?
“La legge assicura all’Avvocatura dello Stato autonomia e indipendenza rispetto ai soggetti pubblici che fruiscono dell’attività consultiva e della difesa giudiziale. Tale azione è posta a presidio dei primari valori giuridici dell’ordinamento statuale inteso nella sua unitarietà. I suoi uffici, posti sotto l’Avvocato generale, dipendono dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma tale gerarchia non interferisce con l’autonomia tecnico-professionale dell’ente”.

La funzione consultiva è uno dei compiti più importanti che avete?
“La funzione consultiva costituisce la forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e alla difesa in giudizio delle amministrazioni patrocinate. Essa comprende tutti gli interventi e le iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. La consulenza si traduce nella collaborazione con l’Istituzione pubblica per risolvere questioni tecnico-guridiche e interpretative. La consulenza è idonea ad illuminare e a corroborare l’organo o ente assistito nello svolgimento della propria azione amministrativa sulle materie di competenza. La consulenza si occupa di consultazioni legali, dell’opportunità di promuovere o di abbandonare giudizi, di esaminare progetti di legge, regolamenti o capitolati, di predisporre o l’esaminare contratti e transazioni e offre parere sui provvedimenti da adottare su questioni da definire in via amministrativa”.

A che punto è il processo di informatizzazione dei vostri uffici?
“L’iter di digitalizzazione della sede di Palermo è a uno stadio più che soddisfacente. Un inaspettato fattore di accelerazione è derivato dall’emergenza epidemiologica del Covid-19. Nel rispetto delle imprescindibili esigenze di sicurezza, fin dal marzo 2020 si è reso necessario introdurre su larga scalalo smart working per tutti i dipendenti che non svolgevano mansioni prettamente manuali. Nonostante l’indubbia novità, questo modus operandi ha, inaspettatamente dato fin da subito risultati eccellenti. Grazie allo spiccato senso di responsabilità, coniugato al massimo impegno e alla scrupolosa dedizione al servizio dei dipendenti che vi anno aderito non si sono mai verificate interruzioni. Anzi, si è registrata una velocizzazione di alcuni servizi, oltre ad una diminuzione del consumo di carta e di sensibile riduzione dei costi di funzionamento della struttura. Oggi, la sede di Palermo ha ricevuto diversi riconoscimenti per la digitalizzazione diffusa e i risultati ottenuti”.

Rapporti con le Pubbliche amministrazioni
e rappresentanza di organismi non statali

Il parere dell’Avvocatura può essere disatteso dalle Pubbliche amministrazioni?
“È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione consultante di disattendere il parere reso dall’Avvocatura dello Stato, sia esso facoltativo od obbligatorio. Resta fermo che l’orientamento contrario a quello espresso dall’organo legale consultivo impegna in modo particolare l’Ente sul piano motivazionale per pacifico riconoscimento anche giurisprudenziale. In questo caso, si richiede un’adeguata giustificazione del dissenso nell’atto amministrativo conclusivo del procedimento ausiliare”.

Il patrocinio dell’Avvocatura è esclusivo per gli Enti pubblici o legati alla Pa?
“Il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è generale ed esclusivo, poiché la difesa delle Amministrazioni dello Stato può essere conferita a liberi professionisti solo per casi o per motivi eccezionali. Ciò può avvenire solo previa emanazione di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro interessato e dopo aver sentito il parere dell’Avvocato generale”.

L’Avvocatura può difendere anche Enti non statali pur dipendenti dallo Stato come enti privati finanziati da denaro pubblico?
“L’Avvocatura dello Stato può anche assumere la rappresentanza e la difesa di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati sottoposti a tutela o anche a sola vigilanza dello Stato, purché sia stata a tali fini autorizzata da una legge, un regolamento o ‘altro provvedimento approvato con decreto del Presidente della Repubblica’ (articolo 43). Nel difendere l’amministrazione, gli Avvocati dello Stato non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi in cui ‘le norme richiedono il mandato speciale’, essendo sufficiente che risulti la loro qualità”.

Organizzazione strutturata
e personale da potenziare

In che modo è organizzata la vostra struttura?
“L’Avvocatura dello Stato, al cui vertice è l’avvocato generale dello Stato, è organizzata sul territorio attraverso una struttura centrale, l’Avvocatura generale, con sede a Roma, e venticinque articolazioni periferiche. Queste ultime sono dislocate in tutti i capoluoghi di regione o comunque in ogni sede di Corte di Appello. Le Avvocature distrettuali di Stato sono organizzate secondo un modello piramidale, analogo alla struttura dell’Avvocatura generale. Al vertice di ogni Ufficio distrettuale c’è l’avvocato distrettuale. L’Ads dirige e coordina diciannove unità di personale togato (dodici avvocati e sette procuratori), un dirigente amministrativo e quarantanove unità di personale amministrativo di cui quattordici funzionari di area terza e trentacinque assistenti di area seconda”.

Il personale è sufficiente per le vostre esigenze?
“L’attuale dotazione organica è ancora sottodimensionata rispetto alla stima del fabbisogno quantificata dall’Avvocatura generale dello Stato che prevede un rapporto mediamente di uno a tre fra personale togato e amministrativo. Tuttavia, la recente assunzione di personale giovane e motivato lascia pensare che potremo superare agevolmente le difficoltà operative finora registrate. Tali difficoltà sono dovute all’elevata età anagrafica e alla mancanza di specializzazione del personale della vecchia guardia”.

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