Gestire online il proprio conto, tanti vantaggi per i consumatori - QdS

Gestire online il proprio conto, tanti vantaggi per i consumatori

Eloisa Bucolo

Gestire online il proprio conto, tanti vantaggi per i consumatori

mercoledì 31 Ottobre 2012

In caso di frodi bancarie via web, l’onere della prova a carico della banca

CATANIA – In Italia, il canale internet banking è in forte aumento! Complice la crescente diffusione di smartphone e tablet, gli utenti in grado di utilizzare i servizi di mobile banking alla fine del 2011 erano già oltre 2 milioni (+300% rispetto all’anno precedente) e per la fine del 2012 è previsto un ulteriore aumento del 30%. Il dato emerge da una recente rapporto coordinato da ABI Lab – Centro di Ricerca e Innovazione per la Banca promosso dall’Associazione Bancaria Italiana- e Politecnico di Milano. Tra i vantaggi non trascurabili della gestione on line del proprio conto, la possibilità di scongiurare i tempi burocratici di attesa presso le filiali delle banche e la libertà di compiere operazioni sul proprio conto, in qualsiasi momento della giornata, anche dopo la chiusura degli sportelli!
Ad incentivare i più scettici, che temono possibili effrazioni del sistema – rende noto l’indagine ABI – lab – la percentuale di accessi che nel 2011 ha determinato una perdita di denaro equivale a 1 caso ogni 2 milioni di accessi. Inoltre, mentre in caso di clonazione della propria carta, la banca risponde solo se il cliente/consumatore dimostri di aver agito con diligenza nell’uso e nella conservazione della carta, nel caso di frodi bancarie a mezzo web, l’onere di fornire l’elemento probatorio della eventuale negligenza del comportamento del cliente, grava sull’Istituto di Credito. La logica di tale inversione dell’onere probatorio, sancito dalla direttiva 2007/64/CE, meglio nota come PSD – Payment Service Directive – e recepita dal nostro ordinamento con il D. Lgs. n. 11/2010, è che le truffe telematiche si basano, oggi giorno, su sistemi talmente sofisticati, da non poter essere sufficiente presumere la colpa del correntista, bensì è necessario che la Banca provi di aver adottato inequivocabilmente sistemi di sicurezza tali da essere a prova di violazione. L’Istituto di credito, del resto, deve tutelare i propri clienti anche sotto il profilo della privacy dei loro dati, nel rispetto dell’art. 31 del D. Lgs. n. 196/2003 (Legge sulla Privacy), adottando politiche di sicurezza idonee, in base al progresso tecnico, ad evitare prelievi fraudolenti (cd. phishing).
Le banche, a tal proposito, dispongono di norma di una copertura assicurativa, ma di fronte al rifiuto a risarcire il danno, si consiglia di insistere, ricorrendo al proprio legale o a un’associazione di consumatori, poiché, se chiamata in giudizio, dovrà risarcire.

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