Caldaie e condizionatori, via libera al neo regolamento sulle ispezioni - QdS

Caldaie e condizionatori, via libera al neo regolamento sulle ispezioni

Bartolomeo Buscema

Caldaie e condizionatori, via libera al neo regolamento sulle ispezioni

martedì 19 Febbraio 2013

Il Consiglio dei ministri ha apporvato il decreto del presidente della Repubblica e recepito la direttiva Ue. Minori obblighi per gli utenti, nuovi valori massimi per la temperatura ambiente

CATANIA – È stato approvato il decreto del presidente della Repubblica recante “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia”.
È un decreto che il Consiglio dei ministri ha approvato in fretta e furia perché la Commissione europea, nello scorso 19 luglio, ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia europea con richiesta di condanna dell’Italia per attuazione incompleta e non conforme della citata direttiva 2002/91/CE.
Tante novità in materia di controlli e di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici che sostanzialmente vanno nelle direzioni di un allentamento degli obblighi a carico degli utenti.
Il provvedimento stabilisce che dalla sua entrata in vigore i controlli sull’efficienza energetica dovranno svolgersi ogni 2 anni per gli impianti a combustibile liquido o solido e ogni 4 anni per gli impianti a gas. I tempi sono dimezzati nel caso in cui la potenza termica sia maggiore o uguale a 100 kW.
Ricordiamo che attualmente i limiti temporali previsti dai Dlgs 192/2005 e 311/2006 sono più vicini. Ad esempio, i controlli sono annuali per le caldaie con potenza inferiore a 35 kW se il combustibile è liquido o solido; se l’impianto è a gas, è all’interno o ha un’età superiore a 8 anni le ispezioni sono previste ogni due anni.
Anche per quanto concerne i valori massimi di temperatura interna dell’ambiente riscaldato o raffrescato, il decreto fissa i nuovi i valori massimi della temperatura ambiente. Durante la stagione di riscaldamento ,la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascun’unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici compresi evidentemente quelli residenziali. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascun’unità immobiliare, non deve essere minore di 26 °C, con -2 °C di tolleranza per tutti gli edifici.
Inoltre, per quanto riguarda i condomìni e gli edifici con un unico proprietario ma con più unità immobiliari, il nuovo regolamento prevede l’obbligo per l’amministratore o il proprietario unico di esporre una tabella con l’indicazione del periodo di accensione stagionale e l’orario di attivazione giornaliera, le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto, il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma.
Infine, per quanto concerne i soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il regolamento, abrogando l’articolo 11 del D.P.R. 412/1993, stabilisce che l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica siano affidati al responsabile dell’impianto, che può delegarle a un terzo.
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.

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