Onlus: dopo il 31 dicembre scure su acquisto immobili - QdS

Onlus: dopo il 31 dicembre scure su acquisto immobili

Patrizia Penna

Onlus: dopo il 31 dicembre scure su acquisto immobili

martedì 08 Ottobre 2013

Dal 1° gennaio si pagherà una tassa pari al 9% del valore della vendita. Scade alla fine dell’anno l’imposta fissa di 168 euro

ROMA – C’è tempo fino al 31 dicembre di quest’anno per usufruire dell’agevolazione fiscale che prevede il pagamento dell’imposta in misura fissa di 168 euro per l’acquisto di immobili a titolo oneroso da parte di una Onlus. L’agevolazione è possibile a condizione che l’ente, entro i due anni dall’acquisto, avvii all’interno del bene acquistato attività rigorosamente “non profit”.
 
La cancellazione della suddetta agevolazione fiscale a partire dal prossimo 1° gennaio, è una conseguenza dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo n.23/2011 introdotto dal governo Berlusconi. Il decreto, ha dunque cancellato l’unica agevolazione riservata alle Onlus in ambito immobiliare: a tale cancellazione, corrisponderà un aggravio fiscale che si tradurrà per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in caso di acquisto di immobili adibiti allo svolgimento di attività non profit, nel pagamento di un’imposta di registro pari al 9% del valore riportato nell’atto di compravendita.
 
Ipotizzando quindi l’acquisto di un bene immobile del valore di € 100.000, la Onlus si ritroverà a pagare, a partire dall’anno nuovo, un’imposta pari a € 9.000. Se il bene immobile vale € 500.000, l’imposta sarà pari a € 45.000. Se il valore dell’immobile tocca un milione di euro, l’acquisto dello stesso si tradurrà in un vero e proprio “salasso” da € 90.000.
 
Esistono tuttavia casi di esenzione dal Registro, ovvero le donazioni di immobili a favore di Onlus, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiamo come scopo la pubblica utilità (istruzione, ricerca scientifica, etc..), dal momento che il decreto legislativo n. 23/11 specifica che l’imposizione fiscale del 9% vale solo per i trasferimenti a titolo oneroso. Si prospettano dunque tempi difficili per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sempre più spesso chiamate in causa dalla società civile e costrette a sopperire all’assenza delle istituzioni pubbliche, a tutti i livelli, persino nell’erogazione dei servizi più elementari nei confronti dei soggetti più svantaggiati ma anche dei comuni cittadini.

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