Ci soffermiamo su quelle relative alla ricollocazione e alla mobilità della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa a seguito dei processi di riorganizzazione scaturiti dalla legge regionale n. 5/09.
1) dei posti coperti (con personale in servizio a tempo indeterminato);
2) dei posti vacanti e disponibili;
3) dei posti vacanti e non disponibili (con procedure concorsuali avviate/congelati per incarico ex art. 15 septies decreto legislativo n. 502/92, etc.);
4) dei posti che presumibilmente si renderanno vacanti per cessazione dal servizio entro due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche.
Ai sensi dell’art. 30, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, deve essere esperito ogni utile tentativo di ricollocazione di tutti i direttori e dirigenti in esubero, oltre che nelle discipline di appartenenza, anche in discipline equipollenti o affini a quelle di appartenenza.
a) ricollocazione interna all’azienda;
b) mobilità esterna;
c)collocazione in disponibilità
Ricollocazione interna
All’interno delle aziende sanitarie di appartenenza i direttori e i dirigenti risultati in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione stabiliti dalla Regione Sicilia ai sensi della legge regionale n. 5/09, sono prioritariamente ricollocati a domanda secondo l’ordine delle opzioni espresse, e nel rispetto degli elenchi degli idonei/graduatorie.
Le opzioni possono essere espresse per tutte le seguenti fattispecie:
a) per la copertura dei posti nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione o di nuova istituzione;
b) per la copertura dei posti vacanti;
c) per la copertura dei posti che si renderanno vacanti per cessazione dal servizio del titolare, nell’arco temporale di due anni dalla data di rideterminazione delle dotazioni organiche.
Sulla base e nell’ordine delle graduatorie di disciplina, l’assessorato regionale della Sanità della Regione Sicilia interpella i dirigenti e perviene al loro riassorbimento sui posti vacanti di altre aziende sanitarie, prioritariamente della stessa disciplina, secondariamente in disciplina equipollente e, in subordine, in disciplina affine .
Esperite le procedure di mobilità esterna volontaria, la Regione propone ai dirigenti non collocati la mobilità esterna d’ufficio nei residui posti disponibili, dando priorità a coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti. I dirigenti che non accettano la mobilità esterna o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati dopo la conclusione delle procedure di mobilità esterna, sono iscritti negli elenchi nominativi dei collocati in disponibilità.
Successivamente all’adozione della deliberazione di Giunta regionale, prima del collocamento in disponibilità, devono essere ulteriormente esperiti tutti i possibili tentativi di ricollocazione dei dirigenti, anche nell’ambito del servizio sanitario di altre Regioni e negli altri comparti del pubblico impiego.