Legge regionale urbanistica, si riparte - QdS

Legge regionale urbanistica, si riparte

Rosario Battiato

Legge regionale urbanistica, si riparte

mercoledì 04 Febbraio 2015

Il ddl di Barbagallo (Pd) è alla base della riforma tanto attesa nell’Isola. L’attuale testo di sistema risale al 1978. Novità sul fronte ambientale-paesaggistico, nuove regole per incentivare accordi tra pubblico e privato

PALERMO – Sono 39 gli articoli del ddl firmato da Anthony Barbagallo, deputato regionale in quota Pd, che sarà alla base della nuova riforma dell’urbanistica. Il testo è stato scelto in commissione Territorio e ambiente e sarà il punto di riferimento per cominciare a sanare un ritardo lungo 37 anni, visto che in Sicilia l’ultima legge urbanistica di sistema risale, appunto, al 1978.
 
Il documento è molto complesso e muove dall’esigenza  di  una  nuova disciplina  in  materia urbanistica che – si legge nella relazione dell’ottobre del 2013 che l’ha presentato in commissione – “si  avverte soprattutto al fine di rendere più snella  e  dinamica  la  gestione  del  territorio, mantenendo  salda la garanzia circa la massima  riduzione dell’impatto delle attività umane sui sistemi naturali”.
Il documento distribuisce la gestione del governo del territori su tre livelli differenti,  corrispondenti ai tre livelli  istituzionali  – Regione,  Consorzi  di  comuni, Comuni  –  attraverso un equilibrato sistema di  programmazione fondato su principi di sussidiarietà, sostenibilità, partecipazione, concertazione, semplificazione e flessibilità. Il procedimento delle scelte sarà avviato con la convocazione di una Conferenza di pianificazione (articolo 10) finalizzata alla conoscenza  completa  del territorio e del suo sviluppo urbanistico e all’espressione di scelte comuni formalizzate con l’Accordo di  pianificazione (articolo 11), il quale sostituisce a tutti gli effetti ogni  parere, concessione, autorizzazione o altro atto di competenza degli organi invitati alla Conferenza.
 
L’Accordo di programma (articolo 12) definisce il programma di attuazione delle opere che richiedono l’azione  integrata di  più soggetti, pubblici e/o privati, con il  relativo piano economico-finanziario. La pianificazione territoriale si svilupperà attraverso l’adozione  del Piano territoriale regionale (Ptr, artt. 16,  17  e  18), del Piano territoriale di coordinamento consortile (artt. 19  e  20), del  Piano urbanistico comunale (artt. 21 e 22) e del Piano attuativo comunale (artt. 23 e 24).
Un altro passaggio rilevante si trova all’articolo 9, dove si introduce la perequazione urbanistica come principio generale da applicare all’uso del suolo. Criteri e strumenti perequativo-compensativi che devono essere compatibili con il principio del territorio come  bene  comune,  al fine di assicurare “maggior efficienza e giustizia  alla funzione pianificatoria ed un’equa ed estesa ripartizione dei vantaggi e degli oneri tra i proprietari delle aree interessate dalla trasformazione urbanistica”. Inoltre la perequazione si realizza anche attraverso la compensazione urbanistica e paesaggistico-ambientale.
Particolare attenzione è rivolta alle Società di trasformazione urbana (Stu), il cui ruolo è ampiamente approfondito all’articolo 28. Si tratta, si legge nel testo, di “un innovativo sistema di gestione del territorio comunale, costituito da “società miste che, in attuazione degli strumenti urbanistici  vigenti, procedono alla progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana”. In tal senso il comune, anche con la partecipazione dei Consorzi di comuni e della Regione, “può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione e riqualificazione urbana e paesaggistico-ambientale, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”. Le deliberazioni, si prevede, dovranno in ogni caso prevedere  che  gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.
“È poi previsto in modo specifico un capo dedicato alla Vas (Valutazione ambientale strategica) – ha spiegato Barbagallo – ed al suo procedimento di approvazione”. Si tratta dell’articolo 14 che sottolinea come “gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale ed urbanistica sono sottoposti al procedimento di valutazione ambientale strategica al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente”.

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