Errori di imputazione versamenti locali: ora è più facile correggerli - QdS

Errori di imputazione versamenti locali: ora è più facile correggerli

Salvatore Forastieri

Errori di imputazione versamenti locali: ora è più facile correggerli

mercoledì 01 Giugno 2016

Con l’emanazione del Decreto Interministeriale del 24/2 non c’è più bisogno di pagarli due volte e poi chiedere il rimborso. Fino a poco tempo fa non era possibile alcuna sistemazione interna tra enti coinvolti

PALERMO – È stato emanato lo scorso 24 febbraio il Decreto Interministeriale riguardante le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
Tale decreto si è reso necessario considerato che, con la legge di Stabilità per il 2014, è stato esteso a tutti i tributi locali (originariamente limitata all’IMU) la procedura di correzione degli errori riguardanti il versamento dei detti tributi, quando gli stessi, spesso a causa di un errore nell’indicazione del codice, affluivano ad un comune diverso da quello cui spettavano, oppure quando venivano versati in misura superiore a quella dovuta.
Accadeva, infatti, che i comuni ai quali il tributo non era affluito per colpa del contribuente chiedevano allo stesso il riversamento di quanto dovuto invitandolo, caso mai, a chiedere il rimborso all’altro comune al quale l’imposta era stata erroneamente versata.
Una situazione che comportava lamentele dei contribuenti i quali, molto spesso, si sono pure rivolti al Garante del Contribuente per segnalare la “strana” procedura che non consentiva alcuna sistemazione “interna” tra gli enti locali coinvolti.
Con la disposizione contenuta nella legge 27 dicembre 2013 n.147, però, è stata prevista la possibilità della regolazione contabile da parte dei comuni interessati, per tutti i tributi locali, seppure dando priorità all’IMU, alla maggiorazione standard sui tributi comunali sui rifiuti ed ai tributi locali di Bolzano e di Trento, quelli per i quali si sono verificati maggiormente gli errori.
Così, in base a questa disposizione, il contribuente è tenuto solo a comunicare l’errore, indicando – evidentemente – gli estremi del versamento, l’importo pagato, gli estremi catastali dell’immobile per il quale il versamento era dovuto, l’ente locale al quale era destinato e quello al quale è erroneamente affluito. Saranno poi i due comuni interessati o il comune e lo Stato (per i tributi di spettanza comunale ed erariale) a sistemare la partita con l’esatta imputazione del versamento.
Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 14 aprile 2016, ha emanato la circolare n.1/DF fornendo le prime istruzioni.
Per ora, quindi, cominciamo con l’IMU, sperando che presto la procedura venga concretamente estesa a tutti i tributi locali, così come previsto dalla legge.

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