Sicilia all'ottavo posto sulle mediazioni civili - QdS

Sicilia all’ottavo posto sulle mediazioni civili

Pierangelo Bonanno

Sicilia all’ottavo posto sulle mediazioni civili

giovedì 22 Settembre 2016

Stando al report di dati ministeriali elaborati di recente, il 6,5 per cento delle mediazioni in Italia sono svolte nell’Isola. I dati mostrano un netto aumento della percentuale di quelle “demandate dal giudice”

La Sicilia è tra le regioni in cui l’utilizzo della mediazione civile segue la media nazionale. In base ai dati elaborati dal ministero della Giustizia, il 6,5 per cento delle mediazioni in Italia sono siciliane. Il report ministeriale, pubblicato nelle scorse settimane, prende in considerazione i dati statistici relativi al periodo 1° gennaio – 30 marzo 2016.
La “classifica” delle regioni, all’interno della quale la Sicilia si colloca all’ottavo posto, è guidata dalla Lombardia, con il 18,4%, seguita dal Lazio 10,9%, la Campania 9,3%, l’Emilia Romagna 7,4%, la Toscana 7,3%, la Puglia 7,2%, Veneto 7,1%. Per quanto riguarda poi le categorie della mediazione, dai dati emerge in modo chiaro un aumento delle cosiddette “demandate dal giudice”, che raggiungono l’11,2% delle mediazioni totali, a testimonianza di come i giudici credono fortemente nella mediazione come strumento adatto e funzionale per la risoluzione delle controversie e ne stiano diventando un motore propulsivo. Infatti un numero sempre crescente di giudici demanda in mediazione le controversie, ritenendo lo strumento conciliativo quello più adeguato in molti casi, perché più veloce, più economico ed in grado di alleggerire il peso dell’enorme mole di lavoro sui tribunali. Rilevante è il dato riguardante gli esiti positivi della mediazione: a livello nazionale si conclude con un accordo il 43,2% delle mediazioni (percentuale relativa alle parti che partecipano agli incontri successivi al primo).Un dato certamente positivo è rappresentato dalla durata delle procedure di mediazione confrontate con le tempistiche della giustizia ordinaria: mentre un giudizio ordinario, sulla base dei dati 2015, ha una durata media di 902 giorni, quella media del procedimento di mediazione è di 80 giorni. Appare opportuno ricordare la funzione della mediazione è quella di tentare un soluzione amichevole di una controversia prima di rivolgersi ad un tribunale.
La mediazione può essere obbligatoria, demandata dal giudice e volontaria. La mediazione è tornata obbligatoria, fino al 2017, in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio deve tentare la mediazione, con l’assistenza di un avvocato. Nel dettaglio il procedimento di mediazione prevede che dopo avere presentato la domanda presso un organismo di mediazione è fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti. Al termine dell’incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio. Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino al valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
 

 
Introdotta in Italia e altri 12 stati membri la mediazione sotto richiesta della Ce
 
La mediazione in Italia è stata introdotta a seguito dell’emanazione della direttiva europea 2008/52. La direttiva su taluni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale ha spinto gli Stati membri che non avevano puntato su questo strumento a inserirla o ad ampliarne l’utilizzo non solo nell’ambito delle controversie transfrontaliere ma anche in quelle interne. Lo scrive la Commissione europea nella recente relazione sull’applicazione della direttiva 2008/52. Dalla relazione risulta che 15 Stati avevano già un sistema di mediazione, 9 solo disposizioni sporadiche mentre 4 hanno introdotto la nuova legislazione grazie alla direttiva. Resta una spaccatura sulla visione di fondo circa la mediazione con particolare riguardo all’obbligatorietà: tutti gli Stati membri contemplano la possibilità per gli organi giurisdizionali di invitare le parti a ricorrere alla mediazione. In Italia la mediazione è obbligatoria per svariati tipi di controversie. La Commissione, considerando il generale buon funzionamento, ritiene di non dover procedere a modificare la direttiva, ma di intervenire per spingere  gli Stati a prevedere incentivi per diffondere l’utilizzo della mediazione, che consentirebbe di ridurre il pesante  arretrato giudiziario di molti Stati tra cui l’Italia.
 

 
Dopo la direttiva europea, il ministro Orlando ha costituito una Commissione di studio
 
Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha costituito una Commissione di studio per l’elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie. L’obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione, agevolandone l’uso e abbattendone i costi. La Commissione, pertanto, ha il compito di elaborare, entro il 30 settembre 2016, un’ipotesi di disciplina organica e di riforma che sviluppi gli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.
Il QdS ha incontrato il professore Raffaele Barone, docente di mediazione arbitrato presso l’Università Parthenope di Napoli, per chiedere quali dovrebbero essere i punti essenziali che il Legislatore dovrebbe introdurre per rendere la mediazione più conveniente: “Preliminarmente sarebbe opportuno soffermarsi non tanto sulla convenienza economica della mediazione, bensì sulla idoneità della medesima ad essere autonomo strumento risolutivo delle controversie, senza passare per le forche gaudine dell’omologazione e/o autentica notarile del verbale di accordo positivo. Quando le parti hanno raggiunto l’intesa, i successivi passaggi burocratici risultano essere inutili ed onerosi duplicati imposti agli utenti. Per far ciò, bisogna ridiscrivere il percorso formativo dei mediatori ed introdurre un sistema di controllo qualitativo degli stessi, una con gli organismi di mediazione , in modo tale da ingenerare fiducia in tale istituto negli operatori del diritto. Ovviamente il tutto mediante una diffusione capillare della cultura della composizione amichevole del conflitto all’interno della nostra società, essendo tale strumento uno degli ultimi volani per una ripresa economica dell’azienda Italia”.

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