Processi lunghi, si può chiedere l'indennizzo durante il giudizio - QdS

Processi lunghi, si può chiedere l’indennizzo durante il giudizio

Serena Giovanna Grasso

Processi lunghi, si può chiedere l’indennizzo durante il giudizio

martedì 08 Maggio 2018

Secondo la sentenza numero 88/2018 della Corte Costituzionale, la Legge 89/2001, cosiddetta “Legge Pinto”, è costituzionalmente illegittima laddove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardosi lunghi, si può chiedere l’indennizzo durante il giudizio 

PALERMO – La “legge Pinto”, nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia (in importo non inferiore a 400 euro e non superiore a 800 euro per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata del processo), è costituzionalmente illegittima laddove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l’irragionevole ritardo. Infatti, secondo la sentenza numero 88 della Corte Costituzionale dello scorso 26 aprile, la disposizione non offre alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza possa arrivare.
 
Con le ordinanze n. 30/2014, 13556/2016, 20463/2015, 18539/2014 e 19479/2014, la Corte di Cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge numero 89/2001, con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo, sanciti dagli articoli 3 e 111 della Costituzione, nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte di cassazione censura la norma proprio nella parte in cui condiziona la proponibilità della domanda di equa riparazione alla previa definizione del procedimento presupposto.
 
La questione di legittimità costituzionale appare fondata. La Corte Costituzionale aveva già evidenziato “la necessità che l’ordinamento si doti di un rimedio effettivo a fronte della violazione della ragionevole durata del processo”. L’articolo 1, ai commi 777, 781 e 782, della Legge 208/2015 ha modificato la Legge 89/2001 introducendo una serie di rimedi preventivi il cui mancato esperimento rende inammissibile la domanda di equa riparazione.
 
Secondo la costante giurisprudenza della Corte Edu, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo. Tuttavia, per i Paesi dove esistono già violazioni legate alla sua durata, per quanto auspicabili per l’avvenire, possono rivelarsi inadeguati.
 
Si legge all’interno della sentenza della Corte Costituzionale “nonostante l’invito rivolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 30/2014, il legislatore non ha rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto, l’articolo 4 della Legge numero 89/2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto. D’altronde, se i parametri evocati presidiano l’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le proprie istanze di giustizia, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla sua lesione, seppur a posteriori e per equivalente, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale è concepito, connotando di irragionevolezza la relativa disciplina”.
 
Dunque, in conclusione, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della Legge 89/2001, come sostituito dall’articolo 55 comma 1 lettera d del decreto legge numero 83/2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto.

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