Sismabonus, detrazione fiscale sino all'85% - QdS

Sismabonus, detrazione fiscale sino all’85%

Maria Papotto

Sismabonus, detrazione fiscale sino all’85%

martedì 29 Gennaio 2019

Possono fruire del beneficio per la messa in sicurezza statica delle abitazioni sia i soggetti Irpef che Ires. Otto classi di rischio (da G ad A+) e possibilità di realizzare gli interventi sono al 31 dicembre 2021

CATANIA – Il Sismabonus è la detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (art. 16, comma 1-bis, Dl 63/2013) realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, calcolata su un importo complessivo annuo di 96.000 euro per unità immobiliare.
 
Beneficiari
Possono fruire del beneficio sia i soggetti Irpef, privati, società di persone e professionisti, che i soggetti Ires, società di capitali ed enti, che posseggono, o detengono, l’immobile oggetto di ristrutturazione sulla base di un titolo idoneo (contratto di locazione, comodato o leasing).
 
Interventi
Gli interventi devono essere finalizzati alla messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone a elevata pericolosità (zone di rischio sismico 1, 2 e 3).
 
Detrazione fiscale
– al 50% delle spese sostenute per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
– al 70% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di una classe;
– all’80% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di due classi.
 
Nel caso in cui le opere siano eseguite su edifici condominiali:
– al 75% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di una classe;
– all’85% delle spese sostenute per interventi che riducono il rischio sismico di due classi.
 
Tra le spese sono ammesse anche i costi sostenuti per la redazione della documentazione obbligatoria, necessaria a comprovare la sicurezza statica.
 
Attestazioni
Per verificare la sicurezza statica degli immobili, il Ministero delle Infrastrutture ha elaborato delle linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e anche le modalità di attestazione da parte dei professionisti abilitati quali progettista, direttore dei lavori e collaudatore. Il punto di partenza è individuare in quale delle otto classi di rischio sismico rientra l’immobile oggetto di ristrutturazione, la scala va da G (alto rischio) ad A+ (basso rischio).
 
Un esempio
Qualora un contribuente decidesse di effettuare dei lavori per la messa in sicurezza dell’immobile dovrà, innanzitutto, rivolgersi ad un professionista abilitato che provvederà alla classificazione del rischio sismico dell’immobile in una delle categorie previste dalla scala che va da G ad A+. Dopodiché, procederà con i lavori di ristrutturazione sostenendo ad esempio una spesa di euro 50.000.
 
Eseguiti i lavori, il professionista rilascerà l’attestazione circa la nuova classificazione per il rischio sismico dell’immobile. L’attestazione della nuova classe di rischio sismico attribuito dall’immobile consentirà al contribuente di beneficiare di una detrazione di imposta che può arrivare fino all’80%.
 
Dunque ritornando all’esempio, su una spesa sostenuta di euro 50.000, i lavori eseguiti hanno ridotto il rischio sismico classificando l’immobile di due classi superiori rispetto alla precedente, e dunque ad una detrazione d’imposta dell’80%, che consentiranno al contribuente di ottenere un ritorno in termini di detrazione d’imposta pari ad euro 40.000 da poter spalmare in cinque o dieci anni ritrovandosi con una spesa netta sostenuta di fatto di euro 10.000 e la messa in sicurezza della propria abitazione.

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