La “mediazione” per sviluppare nuove opportunità in economia - QdS

La “mediazione” per sviluppare nuove opportunità in economia

Giuseppe Vecchio

La “mediazione” per sviluppare nuove opportunità in economia

mercoledì 07 Aprile 2010

Con il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 necessità di formare specifiche professionalità. Benefici per la giustizia civile e commerciale, ingolfata dalla microconflittualità

CATANIA – Il D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 ha introdotto nel nostro sistema un modello generalizzato di “mediazione”, volto a favorire la “conciliazione” di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, mediante “accordi amichevoli”. Si tratta dell’estensione della portata di uno strumento già conosciuto dal nostro ordinamento per singoli tipi di controversie (tutela dei consumatori, dei risparmiatori, degli investitori, ecc.).
La maggior parte dei commenti e delle opinioni espresse a sostegno della nuova disciplina è orientata a sottolineare l’importanza della sua introduzione per lo snellimento delle controversie e la riduzione della durata della conflittualità.
Con la generalizzazione dell’applicabilità dell’istituto della mediazione si potranno ottenere risultati significativi sul piano della mobilizzazione di risorse che, diversamente, resterebbero vincolate nella “manomorta contenziosa” con effetti perversi sull’intero sistema economico. Allo stesso modo si può immaginare che riceverà beneficio l’intero sistema di giustizia civile e commerciale, liberato dall’ingorgo di una crescente e pervasiva microconflittualità.
Riteniamo, tuttavia, che si debba apprezzare il nuovo percorso di conciliazione anche per l’incidenza che può avere sul terreno dell’evoluzione dei principi e delle strategie di risoluzione dei conflitti, sul costume e sulle relazioni sociali e personali.
Un sistema orientato alla “ricerca di un accordo amichevole”, infatti, per sua stessa definizione, rifugge dalla logica conflittuale del contenzioso giudiziario e, in una certa misura, dalla stessa logica del diritto. Ancora più significativamente, tende a prevenire gli effetti socialmente devastanti dell’incancrenimento di conflitti che lacerano relazioni umane importanti (è sufficiente ricordare le materie soggette a tentativo obbligatorio di conciliazione: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari ).
La circoscrizione dell’applicabilità all’area dei “diritti disponibili” segnala il limite dell’istituto, ma, allo stesso tempo, ne definisce la potenziale forza espansiva e innovativa.
Il problema che ora si pone è quello di formare nuove professionalità articolate all’interno delle tradizionali competenze, ma aperte al senso della disciplina imposta dal legislatore nazionale e, ancor prima, da quello europeo.
La strategia coinvolge, in primo luogo, la professione forense, sia dal punto di vista della responsabilità di primo impatto per l’orientamento del cliente, sia dal punto di vista della possibilità di sviluppare nuove e importanti aree di intervento.
Altrettanto significativo deve essere l’impegno, in primo luogo delle università e degli ordini professionali, per lo sviluppo di competenze adeguate e di pertinente orientamento deontologico.
Gli enti locali e le camere di commercio potrebbero trovare spazi significativi per sviluppare una funzione di sussidiarietà nell’ambito della giustizia sostanziale e dello sviluppo economico.
È necessario che ciascuno faccia la sua parte per risolvere il problema della giustizia civile, che si è trasformata da garanzia della certezza dei rapporti in vincolo insostenibile di farraginosità e, spesso, purtroppo, in autonoma fonte di litigiosità sociale.
 
Giuseppe Vecchio
Già preside facoltà di Scienze politiche
e direttore Dappsi Università di Catania
 


Le materie soggette a tentativo obbligatorio di conciliazione
 
Condominio;
Diritti reali;
Divisione;
Successioni ereditarie;
Patti di famiglia;
Locazione;
Comodato;
Affitto di aziende;
Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
Risarcimento danno da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

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