Micro nidi pubblici e privati: standard minimi - QdS

Micro nidi pubblici e privati: standard minimi

Pierangelo Bonanno

Micro nidi pubblici e privati: standard minimi

mercoledì 20 Aprile 2011

Sulla Gurs n.17/2011 il decreto presidenziale con l'obiettivo di ampliare l'offerta di servizi socio educativi per bimbi da 0 a 3 anni. Professionalità specifiche, tempi di apertura, ricettività, servizio mensa, progetto pedagogico

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 15 aprile scorso è stato pubblicato il nuovo decreto con oggetto gli “standard minimi strutturali ed organizzativi del micro nido”. Il provvedimento è cofirmato dal presidente della Giunta regionale, Raffaele Lombardo, e dall’assessore regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali ed al Lavoro, Andrea Piraino.
A base del decreto vi è la necessità di ampliare l’offerta di servizi socio educativi per i bambini da 0 a 3 anni prevedendo modalità organizzative di servizio improntate a criteri di flessibilità rispetto ai tempi di apertura ed alla ricettività considerando l’inadeguatezza di un servizio spesso poco dotato di flessibilità per vincoli strutturali ed organizzativi.
 
In particolare, il micro-nido è un servizio, pubblico o privato, rivolto alla prima infanzia, a carattere socio-educativo e formativo aperto a tutti i bambini, per favorire il loro benessere psico-fisico e lo sviluppo equilibrato di ogni potenzialità cognitiva, affettiva, relazionale e sociale. Tale servizio nel rispetto delle diverse identità individuali, culturali e religiose, si evidenzia nello stesso decreto, favorisce nel contempo la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura dei genitori, con affidamento a figure diverse da quelle familiari con specifica competenza professionale in un contesto esterno a quello familiare, secondo moduli strutturali e organizzativi differenziati rispetto ai tempi di apertura, ricettività, modello organizzativo e progetto pedagogico, capace di favorire la crescita, la socializzazione e lo sviluppo armonico dei bambini.
 
I micro nidi si differenziano dall’asilo nido tradizionale per la minore capacità ricettiva. Debbono garantire sia il servizio mensa che il riposo dei bambini e delle bambine e possono costituire sezioni aggregate a scuole primarie d’infanzia o a servizi integrativi aperti ai bambini anche di età superiore, accompagnati dai genitori o da altri adulti in un contesto di attività ludico ricreative, di incontri e comunicazione per una condivisione di corresponsabilità.
 
Il micro nido collocato in ambito aziendale, pubblico o privato, è denominato micro nido aziendale o nido d’azienda. L’asilo o micronido aziendale consente l’ammissione ai bambini di lavoratori/dipendenti anche di più strutture ubicate nelle vicinanze del luogo di lavoro al fine di agevolare l’utilizzo del servizio da parte dei genitori. L’ente gestore concorda l’apertura dei micro- nidi aziendali con i genitori/dipendenti secondo specifiche forme di flessibilità organizzativa. L’attivazione dei micro-nidi aziendali deve essere comunque concordata con l’Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.
 
L’apertura dei micro-nidi aziendali è, anche, occasione di confronto tra l’Ente gestore e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e territoriale, secondo una flessibilità organizzativa rispondente alle esigenze del bambino, nell’ambito dei criteri previsti dalla presente normativa. Le aziende proponenti, pubbliche e private, devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle popolazioni interessate, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.
 
Tra i requisiti: raccordo del micro-nido
con i servizi socio-sanitari del territorio
L’apertura e la gestione del servizio di micro-nidi, come degli asili nido, pubblici od aziendali, anche quali sezioni aggregate o staccate ai servizi per l’infanzia già funzionanti, sono soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento del Comune sulla scorta dei pareri rilasciati dai competenti uffici tecnici e dal servizio Ausl. Il rilascio è subordinato all’accertamento dei requisiti strutturali, del personale in possesso degli appositi titoli di studio, dell’applicazione al personale dipendente del Ccnl di settore, del previsto rapporto numerico educatori e operatori e bambini e di apposita tabella dietetica per i pasti approvati dall’Auslcon procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni regionali, di copertura assicurativa del personale e degli utenti.
 
Il micro-nido deve essere dotato di un registro delle presenze dei bambini, nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un parente di riferimento, con il relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti dell’asilo. Il micro-nido deve essere dotato di un regolamento di organizzazione dell’attività ovvero di una carta di servizi indicante almeno: i criteri per l’accesso; le modalità di funzionamento del servizio, nonché le rette e gli orari; gli strumenti previsti per la valutazione del servizio da parte dei fruitori; le procedure per assicurare la tutela degli utenti; le forme di partecipazione dei genitori all’attività del servizio, alle scelte educative ed alla verifica sulla loro attuazione; le forme e gli strumenti di raccordo del micro-nido con i servizi socio-sanitari del territorio e con il Comune di ubicazione.

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