Voucher viaggi, come ottenere i rimborsi - QdS

Voucher viaggi, come ottenere i rimborsi

Voucher viaggi, come ottenere i rimborsi

mercoledì 14 Aprile 2021

A un anno dall’emissione è possibile richiedere le somme spese per le prenotazione saltate. Il consiglio: meglio formulare richiesta scritta per evitare le lungaggini dei servizi clienti

ROMA – È passato ormai un anno dal primo, improvviso e inaspettato lockdown, quando tutto si è fermato, e non è stato possibile viaggiare. In quel momento le compagnie di viaggio risposero emettendo moltissimi voucher, piuttosto che rimborsare direttamente i propri clienti.

Il momento della scadenza è ormai vicino, ed i consumatori finalmente possono sperare di tornare in possesso delle somme pagate, non avendo potuto in altro modo usufruire dei servizi offerti dagli operatori. In virtù delle disposizioni legislative adottate dal parlamento italiano nel 2020 i voucher per i titoli di viaggi hanno una validità di 12 mesi, trascorsi i quali, in caso di mancato utilizzo, il passeggero può chiedere il rimborso in denaro.

Ritorna sull’argomento Confconsumatori, la confederazione generale dei consumatori, che consiglia ai passeggeri di formulare una richiesta scritta per ricevere finalmente i propri soldi, mentre per i pacchetti turistici occorrerà attendere ancora, in quanto, in quel caso, la scadenza è stata fissata a 18 mesi.

I voucher riguardano viaggi in aereo, treno, nave, e pullman per i quali le aziende avevano la facoltà di effettuare il rimborso del servizio cancellato a causa dell’emergenza Covid-19 emettendo un voucher senza che fosse necessaria l’accettazione da parte del destinatario. Le disposizioni si applicano ai soli viaggi che dovevano effettuarsi dall’11 marzo al 30 settembre del 2020, e per i quali è intervenuto il recesso o la cancellazione entro il 31 luglio 2020.

Secondo Confconsumatori, nell’anno trascorso molte sono le illegittimità a cui i passeggeri sono andati incontro quando hanno cercato di utilizzare i voucher. Ad esempio: rifiuti ad utilizzarli per altre tratte, richieste di integrazioni in denaro per la stessa tratta o impossibilità di acquistare on-line e obbligo di utilizzo del call center, spesso a pagamento.

“Ci auguriamo che le aziende – hanno voluto sottolineare da Confconsumatori – nei prossimi mesi abbiano la stessa solerzia nell’invocare ed applicare la normativa che hanno dimostrato in passato, quando invece di rimborsare in denaro hanno emesso i voucher”.

Ai passeggeri interessati, una volta trascorsi i 12 mesi dall’emissione del voucher, il consiglio è di formulare richiesta scritta di rimborso e contestare eventuali dinieghi o intralci nella gestione delle pratiche. Di evitare, insomma, che i tempi diventino lunghi passando attraverso servizi clienti che potrebbero tentare di rimandare il momento dell’effettivo rimborso.

Potrebbero insorgere, inoltre, casi di mancata emissione dei voucher o di ritardata emissione, rispetto alla tempistica definita per legge: se a recedere era stato il vettore questi doveva dare tempestiva comunicazione al passeggero ed emettere il voucher entro i successivi 30 giorni, mentre, se a recedere era stato il passeggero il vettore doveva emettere il voucher entro 30 giorni dalla comunicazione. Considerati questi lassi temporali, ogni ulteriore ritardo nell’emissione del voucher non é da considerarsi accettabile ed é ingiustificato.

“Non abbiamo mai ritenuto la questione chiusa – hanno dichiarato Mara Colla, presidente nazionale di Confconsumatori, e l’avvocato Carmelo Calì, responsabile nazionale trasporti, riportando l’opinione non certo favorevole dell’associazione nelle scelte fatte dalla governo in riferimento alla gestione dei rimborsi e dei voucher – e continuiamo in questa nuova fase la nostra battaglia a tutela dei consumatori, purtroppo frettolosamente dimenticati dai provvedimenti legislativi dello scorso anno”.

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