In attuazione della legge n. 79/2023, a prescindere dal volume d’affari, dovranno emettere documento in formato elettronico. Anche loro avranno la possibilità di usufruire dei servizi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate
ROMA – Dal 1° gennaio 2019, con la legge di Bilancio per il 2018, la fatturazione elettronica, dal 2015 utilizzabile obbligatoriamente solo per le operazioni poste in essere nei confronti della Pubblica Amministrazione, è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti, sia nella operazioni B2B, ossia verso soggetti passivi d’imposta, sia B2C, ossia verso privati consumatori, residenti in Italia.
A partire dal 2019, pertanto, le fatture, quelle previste dall’articolo 21 del Dpr 633/72, non possono essere più in formato cartaceo, ma seguire una procedura che si differenzia dalla vecchia fattura cartacea in quanto va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone e poi trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).
Il Sistema di Interscambio è una sorta di “postino” il quale verifica se la fattura contiene i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21) nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo Pec) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura e controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura (automaticamente firmata digitalmente) al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
Per il resto la fattura è quella originaria, nel senso che deve contenere tutti i dati previsti dal citato articolo 21 del Dpr 633/72.
Resta vigente anche la norma che consente l’emissione della “fattura differita”, ossia la norma che consente di predisporre la fattura (elettronica) differita”, ossia entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, rispettando le condizioni di cui al 4 comma, lettera b) del ripetuto articolo 21.
Unica eccezione, per la fatturazione elettronica, è quella prevista per i contribuenti “forfettari”.
Questi, fino al 30 giugno 2022, erano tutti dispensati dalla fatturazione elettronica. Ma dal 1^ luglio 2022, la dispensa è rimasta valida solo per i contribuenti, in regime forfettario, con volume d’affari, conseguito nell’anno precedente, non superiore a 25.000 Euro.
Una deroga, però, valida solo fino al 31 dicembre 2023.
Dall’anno prossimo, pertanto, salvo improbabili ripensamenti legislativi dell’ultim’ora, tutti i contribuenti, imprese, artisti e professionisti, anche se adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio, dovranno fatturare utilizzando la procedura prima illustrata emettendo, cioè, anche loro, la fattura elettronica, tramite SdI.
Anche tutti i forfettari, pertanto, in virtù del decreto legge n.36/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 e convertito nella legge 79 del 29 giugno 2022, dall’inizio dell’anno prossimo, a prescindere dal volume d’affari conseguito nel 2023, dovranno prepararsi ad emettere ed a ricevere le fatture in formato elettronico tramite software commerciali o utilizzando i servizi gratuiti dall’Agenzia delle Entrate, ossia utilizzando il servizio online Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, utilizzabile accedendo alla propria area personale con Spid, Cie o Cns.
Anche i forfettari, evidentemente, avranno la possibilità di memorizzare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate il proprio recapito “elettronico” per la ricezione delle fatture passive, e ciò al fine di ricevere regolarmente le fatture anche in caso di errata o mancata indicazione del codice destinatario da parte del fornitore, nonché la possibilità di consultare e conservare i documenti, visionabili e scaricabili in formato XML, sempre utilizzando l’apposita procedura messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Con Provvedimento del 17 ottobre 2023, n. 373040, l’Agenzia delle Entrate, in considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai sopra indicati soggetti, ha previsto la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione Iva (dichiarazione dalla quale i forfettari sono dispensati), ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente. Di conseguenza, sono state aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe.
Per la verità la fatturazione elettronica contiene elementi positivi ed altri negativi.
Non c’è dubbio, infatti, che la fatturazione è già diventata molto più veloce rispetto a prima senza contare che la procedura dello SdI consente di conoscere gli errori commessi e regolarizzarli in tempo.
Dall’altro, però, specialmente per i piccoli contribuenti, passare da un sistema vecchio cinquant’anni ad uno super moderno e tecnologico, può comportare dei problemi.
Non dobbiamo dimenticare, comunque, che l’evasione fiscale oggi è pari a circa 100 miliardi di Euro e che, secondo il Vice Ministro Leo, tale evasione va combattuta principalmente attraverso sistemi moderni, come l’intelligenza artificiale e la fattura elettronica.