Emanata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023 sull’applicazione delle imposte dirette e dell’Iva. Nuovo limite di compensi o ricavi stabilito dalla L. 197/2022 per la tassazione agevolata. Ma rimangono altri “paletti”
ROMA – Forfettari. Uscita obbligatoria a 100.000 Euro. È stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la circolare n. 32 del 5 dicembre 2023.
Il nuovo sistema forfettario
L’attuale sistema di applicazione delle imposte dirette e dell’Iva in modo “forfettario”, seppure frutto di numerosi esperimenti di forfettizzazione avvenuti negli anni precedenti, trova essenzialmente il suo fondamento nella Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (la Legge di stabilità per il 2015) la quale, ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1, aboliti i regimi dei “minimi” e delle “nuove iniziative” e mantenendo comunque il regime per le imprese “startup” per i primi cinque anni di attività, ha introdotto un nuovo sistema forfettario per i contribuenti di modeste dimensioni.
C’è da dire che, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, con i commi da 54 a 57 dell’articolo 1 della Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per il 2023), sono state apportate ulteriori ed importanti modifiche al regime forfettario.
Elevata la soglia per l’applicazione del regime forfettario
Intanto è stata elevata ad 85.000 euro la soglia per l’applicazione del regime (che fino all’anno precedente era di 65.000 euro). Ed ancora, con una nuova disposizione della stessa legge, il regime forfettario cessa immediatamente, ossia già in corso d’anno, quando si supera il limite di compensi o ricavi di 100.000 euro.
In questo caso sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che hanno dato luogo al superamento del limite previsto. Confermata invece l’uscita dal regime dall’anno fiscale seguente per coloro che superano gli 85.000 euro ma non raggiungono i 100.000.
In realtà quello del regime forfettario è stato sempre un sistema tipo “gambero”, con un passo avanti ed uno indietro. Era stata, infatti, elevata la soglia dei ricavi che consentivano l’applicazione della flat tax, ma prima ancora che entrasse in vigore tale ampliamento la norma stessa, con effetto dal 1 gennaio 2021, è stata abrogata.
Alcuni “paletti” che impediscono l’applicazione
Sono stati pure mantenuti, purtroppo, alcuni “paletti” che ne impediscono l’applicazione da parte di molti contribuenti, limitazioni come quelli della percezione di redditi di lavoro dipendente ed assimilati d’importo superiore a 30.000 nonché il sostenimento di spese per personale dipendente d’importo superiore a 20.000 euro.
Questi “paletti”, che, unitamente alla misura della soglia (85.000 euro), ed alla fuoriuscita immediata al raggiungimento dei 100.000 euro, limitano quindi moltissimo l’applicazione del citato regime semplificato il quale, proprio per la sua semplicità, senza i predetti limiti e “paletti”, invoglierebbe molti contribuenti a “mettersi in regola” e continuare a lavorare tranquillamente, magari uscendo da quella zona grigia in cui prolificano molti evasori.
Ora, comunque, a fine anno, bisogna stare attenti. Non solo bisogna verificare che non sia stato superato nel 2023 la soglia di 85.000 euro (circostanza che impedisce la permanenza nello stesso regime dall’anno prossimo), ma bisogna stare pure attenti se, nel corso di quest’anno, la soglia dei 100.000 euro sia stata superata. In quest’ultimo caso, infatti, come già detto, si decade immediatamente dal regime (non dall’anno successivo), assoggettando già ad imposta, compresa l’Iva, l’operazione che fa superare il predetto limite di 100.000 euro di ricavi.
Al riguardo l’Agenzia delle Entrate ha emanato un’apposita circolare, la n. 32 del 5 dicembre 2023, con la quale sono state fornite tutte le indicazioni necessarie per adempiere correttamente a tutti gli adempimenti conseguenti al superamento del suddetto limite.