Stop al trattamento indiscriminato dei dati personali negli istituti pubblici, in quelli privati serve il consenso. In caso di innosservanza, gli interessati potranno rivolgersi all’Autorità
ROMA – Sfruttare le potenzialità offerte dell’innovazione tecnologica tutelando, contemporaneamente, principi come la riservatezza e la dignità della persona, che devono essere sempre al centro della formazione di ogni cittadino. Questo è l’obiettivo del vademecum “La scuola a prova di privacy”, rilasciato pochi giorni fa dal Garante per la protezione dei dati personali, una guida che non intende sostituire la normativa o i singoli provvedimenti, ma offrire “un’agile mappa per non smarrire il rispetto della riservatezza nella vita scolastica di ogni giorno”.
Secondo il Garante, quindi, tutte le scuole, sia pubbliche che private, hanno l’obbligo di far conoscere ai soggetti interessati (studenti, professori, famiglie, personale, ecc.) come verranno trattati i propri dati personali, rendendo noti i tipi di informazioni che intendono raccogliere, come verranno utilizzati e a quale scopo; in particolare si legge che “le istituzioni scolastiche pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente previsti dalla normativa di settore” senza richiedere il consenso ai diretti interessati, eccezione fatta per alcune categorie di dati – sensibili o giudiziari, per fare un esempio – mentre in quelle private, anche paritarie, “la base legale per il trattamento dei dati personali è in genere il consenso dell’interessato o di chi esercita la tutela, se gli studenti sono minorenni”.
Dati sensibili, come origini razziali ed etniche, convinzioni religiose o politiche, stato di salute e dati di carattere giudiziario, potranno essere utilizzati, inoltre, per favorire l’integrazione scolastica, la libertà di culto e di opinione, sostenere alunni disabili o con difficoltà di apprendimento, assicurare il diritto allo studio a soggetti sottoposti a regime di detenzione o protezione e/o fornire specifici servizi (gestione servizio mensa, gite scolastiche, attività extracurriculari, ecc.). Per esercitare questi diritti, si specifica nell’opuscolo, gli interessati potranno rivolgersi al titolare del trattamento, in genere l’istituzione scolastica, o, nel caso di mancata di risposta, direttamente al Garante o alla magistratura ordinaria. Se invece si riscontrano casi di violazione della privacy, la persona interessata potrà presentare gratuitamente una semplice segnalazione o un reclamo, con pagamento dei diritti di segreteria, al Garante per la protezione dei dai personali; se di fronte tale richiesta, il titolare del trattamento non fornirà nessuna risposta, sarà possibile presentare un ricorso, In alternativa, l’interessato potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria ordinaria.
Stabilito che gli esiti degli scrutini e degli esami di Stato sono pubblici, che il diritto-dovere di informare e le famiglie sull’attività e sugli avvenimenti della vita scolastica deve essere sempre bilanciato con l’esigenza di tutelare la personalità dei minori e che i temi assegnati in classe riguardanti l’universo familiare e privato dei cittadini non possono in nessun modo ledere la privacy degli alunni e delle loro famiglie, il Garante lascia ampio margine di manovra agli insegnanti nel caso di lettura ad alta voce degli elaborati, sottolineando che è affidata alla sensibilità di ciascun insegnante la capacità di trovare il giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela dei dati personali”. Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità.
L’ultimo punto riguarda, invece, il mondo delle tecnologie e i pericoli a esso correlati. Gli studenti, al di là della loro giovane età, devono essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni in rete, soprattutto nel caso di effetti negativi; per questo, sottolinea il Garante, è necessario “prestare attenzione in caso si notino comportamenti anomali e fastidiosi su un social network, su sistemi di messaggistica istantanea (come Whatsapp, Snapchat, Skype, Messenger, etc.) o su siti che garantiscono comunicazioni anonime”, avvisare famiglie e istituzioni scolastiche e chiedere ai gestori di intervenire contro eventuali abusi o di cancellare testi e immagini inappropriate. Anche in questo caso, in assenza di risposta, i diretti interessati potranno rivolgersi al Garante della privacy o alle autorità competenti.
È possibile registrare lezioni, recite scolastiche, convegni, se il fine della raccolta è personale e destinato a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione, o utilizzare dispositivi informatici per questioni private, anche se le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse, così com’è possibile installare un sistema di videosorveglianza negli istituti scolastici quando risulti indispensabile per tutelare l’edificio e i beni scolastici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. Infine, nonostante gli istituti scolastici di ogni ordine e grado siano sempre soggetti a un regime di pubblicità e trasparenza, soprattutto in rete, è comunque necessario che prestino particolare attenzione a non rendere accessibili informazioni che dovrebbero restare riservate o a mantenerle on line oltre il tempo consentito, mettendo in questo modo a rischio la privacy e la dignità delle persone.