Animali nei locali pubblici, cosa dice la legge - QdS

Animali nei locali pubblici, cosa dice la legge

Serena Giovanna Grasso

Animali nei locali pubblici, cosa dice la legge

martedì 17 Dicembre 2019

Possono entrare nei bar e nei ristoranti a patto che siano muniti di guinzaglio e museruola. Vietato l’ingresso per rischio contaminazione negli ambienti adibiti alla preparazione dei cibi

PALERMO – Non è più raro trovare animali da compagnia, soprattutto cani, al ristorante o nei centri commerciali. Quello che molti si chiedono è se questi ingressi siano effettivamente possibili. L’Unione nazionale dei consumatori aiuta a fare chiarezza nel complesso novero legislativo.

Abbiamo innanzitutto il regolamento di Polizia veterinaria che prevede che i cani possono essere portati nelle vie o negli altri luoghi aperti al pubblico (ovvero, quei luoghi che pur essendo di proprietà privata, sono accessibili al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni stabilite dal proprietario o gestore) solo se sono tenuti al guinzaglio o se in alternativa hanno la museruola. Sempre secondo il regolamento di Polizia veterinaria, devono avere contemporaneamente sia il guinzaglio sia la museruola quando sono condotti sui mezzi di trasporto pubblici oppure nei locali pubblici.

Secondo il più recente manuale della Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi), validato dal ministero della Salute, invece, l’accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico come bar e ristoranti è consentito a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola. Mentre permane il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, trattano e conservano gli alimenti, in osservanza del regolamento numero 852/2004/CE: ad esempio, gli animali non possono entrare in cucina e in tutti quegli altri ambienti in cui potrebbero entrare in contatto con gli alimenti, determinando un alto rischio di contaminazione.

A tal proposito, il ministero della Salute ha specificato con le note numero 11359/2017 e numero 23712/2017 che all’interno o all’esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti, possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali. Mentre nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l’ingresso degli animali negli spazi di vendita, l’esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantire igiene e sicurezza. Dunque, non esiste un divieto assoluto di ingresso ai cani negli esercizi commerciali, ma devono essere rispettate speciali cautele in quelli in cui sono presenti sostanze alimentari.

Bisogna però tenere presente che il gestore di una struttura aperta al pubblico può sempre decidere di non consentire l’accesso degli animali (in forza del suo diritto di stabilire le regole di accesso a una proprietà privata, seppure aperta al pubblico). Spesso le amministrazioni locali chiedono ai negozianti che vogliono negare l’ingresso ai cani e agli animali di compagnia di fare esplicita richiesta al Comune di appartenenza. Solo dopo che l’Ente locale avrà rilasciato l’autorizzazione, il divieto di ingresso diventerà completamente lecito. In questo caso, diventa obbligatorio esporre all’ingresso e in posizione ben visibile un cartello con specifico avviso che vieta l’ingresso agli animali.

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